Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 1566 del 11/12/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 4 Num. 1566 Anno 2014
Presidente: BRUSCO CARLO GIUSEPPE
Relatore: DELL’UTRI MARCO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
Procuratore Generale presso la Corte d’appello di Firenze
nei confronti di
Ferri Elisabetta n. il 16.4.1962
avverso la sentenza n. 2609/2011 pronunciata dal giudice
dell’udienza preliminare presso il Tribunale di Pisa il 11.12.2012;
sentita nella camera di consiglio del 11.12.2013 la relazione fatta dal
Cons. dott. Marco Dell’Utri;
lette le conclusioni del Procuratore Generale, in persona del dott. N.
Lettieri, che ha richiesto l’annullamento con rinvio della sentenza
impugnata.

Data Udienza: 11/12/2013

2

Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il
Procuratore Generale presso la Corte d’Appello di Firenze, rilevando
come il giudice a quo avesse erroneamente trascurato l’applicazione,
a carico dell’imputata, della sanzione amministrativa accessoria della
sospensione della patente di guida prevista dall’art. 222 c.d.s., senza
fornire alcuna giustificazione al riguardo.
Ha depositato memoria il procuratore generale presso la corte
di cassazione concludendo per l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata.
2. –

Considerato in diritto
3. – Il ricorso è fondato.
In conformità all’insegnamento delle Sezioni Unite di questa
Corte, con la sentenza applicativa di pena concordata, il giudice è tenuto a irrogare le sanzioni amministrative accessorie che dalla commissione del reato conseguano di diritto, come nel caso della sospensione della patente di guida ai sensi dell’art. 222 c.d.s., determinando
la relativa misura secondo i parametri ai quali rinvia la specifica
normativa del codice della strada (Cass., Sez. Un., n. 8488/1998, Rv.
210981).
Il divieto previsto dall’art. 445 c.P.P. è, infatti, limitato alle pene accessorie e alle misure di sicurezza diverse dalla confisca, sicché
con la sentenza ex art. 444 c.p.p. dev’essere disposta la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, e
non rileva che nella richiesta di patteggiamento non si sia eventualmente fatta alcuna menzione di tale sanzione, in quanto questa non
può formare oggetto dell’accordo tra le parti – limitato alla pena – e
consegue di diritto alla sollecitata pronuncia (Cass., Sez. 6, n.
3427/1998, Rv. 212333; Cass., Sez. 5, n. 7487/2002, Rv. 220929;
Cass., Sez. 4, n. 12208/2003, Rv. 227910).

Ritenuto in fatto
i. – Con sentenza resa in data 11.12.2012 il giudice dell’udienza
preliminare presso il Tribunale di Pisa, sulla congiunta istanza del
pubblico ministero e dell’imputata, ha applicato a Elisabetta Ferri, ai
sensi dell’art. 444 c.p.p., la pena di un anno di reclusione, in relazione
al reato di omicidio colposo commesso, in violazione delle norme sulla circolazione stradale, in Santa Croce sull’Arno il 23.12.2011.

Nel caso di specie, l’accordo sulla pena ratificato dal giudice a
quo aveva ad oggetto il reato di omicidio colposo commesso in violazione delle norme sulla circolazione stradale, dal cui rilievo consegue,
secondo quanto stabilisce l’art. 222 c.d.s., la sanzione accessoria della
sospensione della patente di guida per il tempo ivi previsto.
Avendo il giudice del tribunale di Pisa integralmente omesso
di provvedere all’applicazione, a carico dell’imputata, della sanzione
in esame, la sentenza impugnata dev’essere annullata in relazione a
tale punto, con il conseguente rinvio al tribunale di Pisa, comportando, l’applicazione in concreto dei criteri di commisurazione dell’entità
della sanzione, l’uso dei poteri discrezionali riservati al giudice di merito.
Per questi motivi
la Corte Suprema di Cassazione, annulla la sentenza impugnata limitatamente alla mancata applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida e rinvia
sul punto al Tribunale di Pisa.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 11.12.2013.

3

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA