Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 15659 del 08/03/2018


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 15659 Anno 2018
Presidente: TRONCI ANDREA
Relatore: TRONCI ANDREA

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
CAVASIN LUCA nato il 08/08/1975 a LIVORNO

avverso la sentenza del 11/12/2015 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Presidente ANDREA TRONCI;

A,–

Data Udienza: 08/03/2018

RAGIONI DELLA DECISIONE
1.

Il difensore di Luca CAVASIN propone tempestiva impugnazione avverso:

A) la sentenza in data 11.12.2015 con cui la Corte d’appello di Firenze, in riforma
della pronuncia del g.i.p. del Tribunale di Livorno, ha dichiarato il prevenuto
colpevole del reato ascrittogli ai sensi dell’art. 340 cod. pen., per l’effetto
condannandolo a pena di giustizia; B) l’ordinanza del 07.03.2016, di correzione
dell’errore materiale contenuto nella predetta sentenza, con l’inserimento della
condanna dell’imputato al pagamento delle spese processuali del doppio grado di

1.1

Quattro i motivi di censura formalizzati dal legale ricorrente, i primi tre

inerenti alla sentenza ed il quarto ed ultimo all’ordinanza di cui sopra.
Nell’ordine: a) violazione di legge, per non avere la Corte territoriale fatto
applicazione della causa di non punibilità di cui all’art. 131 bis cod. pen., pur
ricorrendone nella fattispecie i requisiti costitutivi; b) violazione di legge, per via
dell’insussistenza della contestata fattispecie incriminatrice, non essendo stati
causati dalla condotta dell’imputato “significativi rallentamenti nella funzionalità
dell’Ufficio”;

c)

ulteriore violazione di legge, alla luce della “mancata

considerazione di almeno due dei sette criteri di cui all’art. 133 c.p.”, risoltasi
nella indebita irrogazione di “una pena detentiva eccessiva, assolutamente
sproporzionata rispetto al fatto”; d) violazione della legge processuale, con
riferimento all’ordinanza di correzione dell’errore materiale, in quanto adottata
de plano, senza la previa fissazione della camera di consiglio prescritta dall’art.
130 cod. proc. pen., con conseguente violazione del diritto di difesa.
1.2

Il 23 febbraio u.s. il difensore del ricorrente ha depositato memoria con

cui ha sottolineato l’ammissibilità dei primi tre motivi precedentemente illustrati,
cui ne ha aggiunto due ulteriori, l’uno avente ad oggetto la mancanza di
motivazione rafforzata, essendosi in presenza di una sentenza d’appello che ha
riformato in peius la pronuncia assolutoria di primo grado; l’altro relativo alla
violazione dei principi del giusto processo e del diritto di difesa, per via del
carattere, definito “pretestuoso”, dei rilievi d’inammissibilità di cui sopra, per
effetto dei quali l’imputato verrebbe indebitamente privato della celebrazione del
giudizio di legittimità e della conseguente declaratoria di prescrizione del reato di
cui trattasi, maturata “quanto meno nel dicembre del 2016”, dunque in epoca
ampiamente successiva alla pronuncia della sentenza di cui sopra.
2.

L’impugnazione concernente la sentenza della Corte distrettuale toscana

non sfugge ad un preliminare e doveroso vaglio di ammissibilità.

giudizio.

Si premette che i motivi nuovi introdotti con la memoria del febbraio
scorso, in quanto tardivi ex art 611 cod. proc. pen., non saranno presi in
considerazione.
2.1

Per ciò che attiene al primo profilo di doglianza, lo stesso si palesa

manifestamente infondato, atteso che il significato della motivazione svolta dalla
Corte non lascia spazio a dubbi di sorta in ordine alla ritenuta esclusione che il
fatto di reato posto in essere dal CAVASIN possa essere apprezzato in termini di
speciale tenuità, a tal fine essendo sufficiente il riferimento alla valutazione

a carico dell’imputato, che si legge aver “protratto la sua condotta per un lasso
di tempo significativo e creato pericolo di grave pregiudizio per i terzi, tenuto
conto delle note finalità del servizio” (ossia il 113). Ma, prima ancora,
preliminare ad assorbente è la constatazione che il motivo in questione è stato
formulato per la prima volta nella presente sede di legittimità (cfr., da ultimo,
Sez. 5, sent. n. 57491 del 23.11.2017, Rv. 271877); né rileva la circostanza che
la sentenza di primo grado, in quanto assolutoria, precludesse all’imputato la
possibilità di sottoporre censure di sorta al giudice d’appello, giacché all’esito
della celebrazione di detto ultimo giudizio, per via dell’impugnazione formalizzata
dalla Pubblica Accusa, ben avrebbe potuto la difesa del CAVASIN avanzare,
ancorché in via di subordine, la richiesta di applicazione della causa di non
punibilità di cui all’art. 131 bis cod. pen.
2.2

Non consentito è il secondo profilo di doglianza, atteso che con esso il

legale ricorrente contesta, per di più in termini generici, il dato fattuale relativo
alla turbata funzionalità del servizio per effetto della condotta dell’imputato.
2.3

Altrettanto dicasi, infine, in ordine al terzo motivo del ricorso, atteso che

la Corte – per come emerge dalle considerazioni sopra svolte sub 2.1 – ha dato
conto, in termini logicamente congrui, delle ragioni alla base dell’esercizio del
proprio potere discrezionale in punto di determinazione della pena, per l’effetto
non censurabile nella presente sede di legittimità.
3.

In ragione del carattere accessorio che è proprio dell’impugnazione

dell’ordinanza di correzione di errore materiale, rispetto a quella principale della
sentenza cui inerisce (v., di recente, Sez. 6, sent. n. 2323 del 15.10.2014 – dep.
2015, Rv. 261868), l’inammissibilità di quest’ultima travolge anche la prima.
Seguono, ex lege, le statuizioni previste dall’art. 616 del codice di rito, così come
specificate in dispositivo.

compiuta dalla sentenza impugnata onde dar conto del trattamento sanzionatorio

P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese
processuali e ciascuno al versamento della somma di € 3.000,00 alla cassa delle
ammende.

Così deciso in Roma, 1’08.03.2018

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