Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 15655 del 08/03/2018


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 15655 Anno 2018
Presidente: TRONCI ANDREA
Relatore: CRISCUOLO ANNA

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COCCIA DANILO nato il 17/10/1996 a ROMA

avverso la sentenza del 03/02/2017 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere ANNA CRISCUOLO;

Data Udienza: 08/03/2018

R.G. 41287/2017
Motivi della decisione

Ne chiede l’annullamento per vizio di motivazione in ordine alla mancata riduzione della
pena: deduce che la Corte di appello ha ritenuto congrua la determinazione della pena base,
nonostante fosse stabilita in misura pari al doppio del minimo, giustificandola con riferimento ai
precedenti dell’imputato, invece, gravato da un solo precedente, non caratterizzato dall’uso di
violenza alla persona.
Il ricorso è inammissibile per genericità, in quanto il ricorrente ripropone
pedissequamente il motivo di appello, respinto dalla Corte territoriale con motivazione esaustiva
ed immune da vizi.
Premesso che la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni
previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di
merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli
artt. 132 e 133 cod. pen., è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una
nuova valutazione della congruità della pena, la cui determinazione non sia frutto di mero
arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, Ferrario, Rv.
259142), ipotesi che nel caso di specie non ricorre.
E’ stata infatti, ritenuta congrua e correttamente giustificata dalla considerazione delle
modalità dei fatti e della gravità delle lesioni cagionate ai militari nonché della personalità
dell’imputato, gravato da un precedente e da una pendenza per reati in materia di stupefacenti, la
determinazione della pena base in misura più elevata del minimo edittale.
Alla declaratoria di inammissibilità dell’impugnazione consegue la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle
ammende, equitativamente determinata in euro tremila.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso, il 8 marzo 2018
Il consiglier stensore
Anna Cr’ cuoio

Il difensore di Coccia Danilo ha proposto ricorso avverso la sentenza indicata in epigrafe
con la quale la Corte di appello di Roma ha confermato la sentenza, emessa all’esito di giudizio
abbreviato, in data 27 settembre 2016 dal Tribunale di Roma, che lo aveva condannato con
attenuanti generiche, aumento per la continuazione e la diminuente di rito, alla pena di mesi 8 di
reclusione per i reati di resistenza a pubblico ufficiale e lesioni.

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