Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 15654 del 08/03/2018
Penale Ord. Sez. 7 Num. 15654 Anno 2018
Presidente: TRONCI ANDREA
Relatore: CRISCUOLO ANNA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
GRAZZINI FABRIZIO nato il 03/08/1979 a ROMA
avverso la sentenza del 16/05/2016 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere ANNA CRISCUOLO;
Data Udienza: 08/03/2018
R.G. 41272/2017
Motivi della decisione
Ne chiede l’annullamento per mancanza di motivazione, in quanto la Corte di appello si è
limitata ad un generico riferimento all’assenza di elementi per pervenire ad una sentenza
assolutoria ex art. 129 cod. proc. pen. per affermarne la responsabilità, senza valutare le
circostanze del fatto e gli elementi favorevoli, dimostrativi dell’innocenza dell’imputato, e senza
motivare le ragioni del proprio convincimento.
Il ricorso è inammissibile per assoluta genericità, in quanto la censura è aspecifica ed il
ricorrente non indica le evenienze, eventualmente trascurate dai giudici di merito, che con
assoluta evidenza ne avrebbero imposto il proscioglimento a fronte dell’oggettivo accertamento
del fatto, descritto in sentenza, che correttamente è stato ritenuto integrare il reato contestato.
Alla declaratoria di inammissibilità dell’impugnazione consegue la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle
ammende, equitativamente determinata in euro tremila.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso, il 8 marzo 2018
Il consigliere tensore
Anna CriIuolo
Grazzini Fabrizio ha proposto ricorso avverso la sentenza indicata in epigrafe con la
quale la Corte di appello di Roma ha confermato la sentenza, emessa all’esito di giudizio
abbreviato, in data 2 novembre 2010 dal Tribunale di Tivoli, che lo aveva condannato con la
diminuente di rito, alla pena di mesi 4 di reclusione per il reato di evasione, riconosciute
attenuanti generiche equivalenti alla contestata recidiva.