Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 15653 del 08/03/2018


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 7 Num. 15653 Anno 2018
Presidente: TRONCI ANDREA
Relatore: CRISCUOLO ANNA

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
BISETTI BENAVENTE CARLOS FERNANDO nato il 25/06/1961

avverso la sentenza del 04/04/2016 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere ANNA CRISCUOLO;

Data Udienza: 08/03/2018

R.G. 41261/2017
Motivi della decisione

Ne chiede l’annullamento per mancanza e manifesta illogicità della motivazione, in
quanto la Corte di appello si è limitata ad un generico riferimento alle ragioni indicate nella
sentenza di primo grado per ritenere sussistente la recidiva, fondata sui precedenti penali, ma non
obbligatoria, specie in presenza di elementi favorevoli, quali la spontanea ammissione
dell’addebito e, quindi, il corretto comportamento processuale, positivamente apprezzabile.
Con memoria depositata il 5 marzo 2018 il difensore del ricorrente sostiene
l’ammissibilità del ricorso, stante la precisa indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di
fatto che sorreggono ogni richiesta, evidenziando che le censure relative al trattamento
sanzionatorio implicano un necessario ancoraggio alla situazione di fatto, non potendo risultare
sufficiente il mero richiamo agli elementi previsti dall’art. 133 cod. pen..
Il ricorso è inammissibile per genericità, in quanto ripropone la identica censura già
formulata in appello e disattesa in sentenza con motivazione puntuale e completa con la quale il
ricorrente non si confronta.
I giudici di appello hanno ritenuto corretta la valutazione del primo giudice relativa alla
sussistenza della recidiva reiterata specifica infraquinquennale contestata, espressiva della più
accentuata colpevolezza e della maggiore pericolosità dell’imputato, gravato da plurimi
precedenti, anche specifici, non elisa dalla confessione resa, che ha giustificato il riconoscimento
delle attenuanti generiche ed il giudizio di equivalenza con l’aggravante soggettiva.
Ne discende l’insussistenza del vizio denunciato.

Alla declaratoria di inammissibilità dell’impugnazione consegue la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle
ammende, equitativamente determinata in euro tremila.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso, il 8 marzo 2018
Il consiglier stensore
Anna CMcuolo

Il Presid
Andrea onci

Bisetti Benavente Carlos Fernando ha proposto ricorso avverso la sentenza indicata in
epigrafe con la quale la Corte di appello di Roma ha confermato la sentenza, emessa all’esito di
giudizio abbreviato, in data 13 ottobre 2010 dal Tribunale di Roma, che lo aveva condannato con
la diminuente di rito, alla pena di mesi 4 di reclusione per il reato di evasione, riconosciute
attenuanti generiche equivalenti alla contestata recidiva.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA