Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 15651 del 08/03/2018


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 15651 Anno 2018
Presidente: TRONCI ANDREA
Relatore: CRISCUOLO ANNA

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
MAROTTA PAOLINO nato il 03/10/1985 a NAPOLI

avverso la sentenza del 29/05/2017 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere ANNA CRISCUOLO;

Data Udienza: 08/03/2018

R.G. 41187/2017
Motivi della decisione

Ne chiede l’annullamento per: 1) erronea applicazione dell’art. 337 cod. pen., in quanto la
condotta fu posta in essere quando l’agente aveva già compiuto l’atto del suo ufficio ovvero
l’identificazione del Pianella, mentre gli altri accertamenti dovevano essere svolti presso gli
uffici, cosicché non sussiste il reato; 2) manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione
per omessa valutazione delle censure formulate con l’atto di appello sia in ordine all’insussistenza
del reato che al riconoscimento di attenuanti generiche o quantomeno alla rideterminazione della
pena, partendo dal minimo edittale e tenendo conto dei criteri fissati dall’art. 133 cod. pen.
Il ricorso è inammissibile per genericità, in quanto ripropone censure già formulate in
appello, disattese dalla Corte di appello con motivazione puntuale ed immune da vizi logici.
Contrariamente alla prospettazione del ricorrente, i giudici hanno precisato che la
condotta oppositiva, verbale e fisica, fu posta in essere mentre i militari stavano tentando di far
salire nell’autovettura di servizio il Pianella per condurlo in ufficio e completare gli accertamenti
a carico del soggetto, trovato in possesso di sostanze stupefacenti, non funzionando la banca dati
in quel momento. Correttamente in base a tali circostanze di fatto ed all’accertata violenza posta
in essere dall’imputato, frappostosi tra l’operante ed il Pianella, colpendo con calci e pugni i
militari, definiti bastardi,è stato ritenuto integrato il reato contestato.
Parimenti inammissibile per genericità è il secondo motivo, avendo i giudici giustificato
la valutazione di congruità del trattamento sanzionatorio, prossimo ai minimi edittali e non
ridimensionabile in ragione delle modalità del fatto, del comportamento processuale
dell’imputato e del precedente specifico, attestante la propensione a delinquere dell’imputato e
fondante la contestazione della recidiva, ritenuta.
Alla declaratoria di inammissibilità dell’impugnazione consegue la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle
ammende, equitativamente determinata in euro tremila.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso, il 8 marzo 2018

Marotta Paolino ha proposto ricorso avverso la sentenza indicata in epigrafe con la
quale la Corte di appello di Napoli ha confermato la sentenza emessa all’esito di giudizio
abbreviato in data 21 febbraio 2017 dal Tribunale di Avellino, che lo aveva condannato alla
pena di mesi 6 di reclusione per il reato di resistenza a pubblico ufficiale, ritenuta la recidiva e
con la diminuente di rito.

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