Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 15650 del 08/03/2018


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 15650 Anno 2018
Presidente: TRONCI ANDREA
Relatore: CRISCUOLO ANNA

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
MORELLI MARIO nato il 04/01/1955 a NAPOLI

avverso la sentenza del 16/03/2016 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere ANNA CRISCUOLO;

Data Udienza: 08/03/2018

R.G. 41178/2017
Motivi della decisione

Ne chiede l’annullamento per manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione in
relazione al diniego delle attenuanti generiche, fondato sui precedenti penali e sulla prossimità al
minimo edittale della pena base determinata dal giudice di primo grado, parametro del tutto
diverso dagli elementi valutabili per il riconoscimento delle generiche né la determinazione di
una pena base prossima al minimo edittale preclude il riconoscimento delle attenuanti né l’art. 62
bis cod. pen. esclude che il recidivo debba vedersi preclusa la possibilità di ottenere tale
beneficio, ancorato più ad elementi oggettivi che soggettivi.
Il ricorso è inammissibile per genericità e manifesta infondatezza.
Contrariamente all’assunto del ricorrente, la sentenza giustifica il diniego delle attenuanti
generiche alla luce dei precedenti penali dell’imputato, sia per reati contro il patrimonio e contro
la persona sia per evasione, ritenuti ostativi al riconoscimento del beneficio.
La motivazione è esente da vizi ed in linea con l’orientamento di questa Corte, secondo il
quale il riferimento ai precedenti penali, quali elementi di preponderante rilevanza, ostativi alla
concessione delle attenuanti, soddisfa l’obbligo di motivazione, in quanto risulta in tal modo
formulato, sia pure implicitamente, un giudizio di disvalore sulla personalità dell’imputato (Sez.
2, n. 3896 del 20/01/2016, De Cotiis, Rv. 265826).

Alla declaratoria di inammissibilità dell’impugnazione consegue la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle
ammende, equitativamente determinata in euro tremila.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso, il 8 marzo 2018
Il consigliere es sore
Anna Crisc lo

Il Presi
Andrea tonci

Il difensore di Morelli Mario ha proposto ricorso avverso la sentenza indicata in epigrafe
con la quale la Corte di appello di Napoli ha confermato la sentenza emessa in data 15 ottobre
2010 dal Tribunale di Napoli, che aveva condannato l’imputato alla pena di mesi 9 di reclusione
per il reato di evasione.

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