Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 1565 del 20/11/2012


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 1565 Anno 2013
Presidente: SIOTTO MARIA CRISTINA
Relatore: CAVALLO ALDO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
1) ASIAMA DAVID N. IL 06/06/1956
avverso l’ordinanza n. 276/2011 GIP TRIBUNALE di BRESCIA, del
13/12/2011
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ALDO CAVALLO;

Data Udienza: 20/11/2012

La Corte Suprema di Cassazione, VII sezione penale
Vista l’ordinanza indicata in epigrafe, che ha rigettato l’istanza di applicazione
della continuazione in sede esecutiva proposta ex art. 671 cod. proc. pen. dal difensore di Asiama David per la ritenuta carenza di elementi indicativi della sussistenza
dell’invocata identità del disegno criminoso tra i diversi reati oggetto della richiesta;
visto il ricorso con cui si denuncia violazione di legge, ribadendosi gli assunti

ritenuta l’inammissibilità del ricorso per genericità o, comunque, manifesta infondatezza dei motivi dedotti, esaurendosi le censure nella reiterazione di prospettazioni già congruamente disattese dal giudice dl merito, che ha fatto corretta applicazione delle norme e dei principi giurisprudenziali In materia circa l’inidoneità di
mere situazioni soggettive (necessità economiche, generica propensione alla commissione di reati, anche se della stessa indole, tossicodipendenza) ad integrare di
per sé, l’identità del disegno criminoso ex art. 81, 1 cpv., cod. pen.;
ritenuto che consolidata è l’affermazione della radicale diversità dell’identità
della spinta criminosa o del movente pratico (es. fine di lucro o di profitto) alla base
di plurime violazioni della legge penale rispetto alla unicità del disegno criminoso
richiesto per la configurabilità del reato continuato;

ritenuto del pari radicato nella giurisprudenza di legittimità il principio per cui
all’istante incombe un onere di allegazione di elementi specifici e concreti da cui desumere la fondatezza dell’assunto, irrilevante essendo, in difetto di tali dati sintomatici, il solo riferimento alla relativa contiguità cronologica degli addebiti (nel caso in
esame per altro non ravvisabile) od all’identità od analogia dei titoli di reato, indici,
per lo più, di abitualità criminosa e di scelte di vita ispirate alla sistematica e contingente consumazione di illeciti piuttosto che di attuazione di un progetto criminoso
unitario.
P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali ed al versamento della somma di C 1000,00 alla cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 20 novembre 2012.

già posti a base dell’istanza;

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