Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 1565 del 11/12/2013


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 1565 Anno 2014
Presidente: BRUSCO CARLO GIUSEPPE
Relatore: BLAIOTTA ROCCO MARCO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D’APPELLO DI
ANCONA
nei confronti di:
SANTANDREA CRISTIAN BERNABET N. IL 06/10/1977
avverso la sentenza n. 1558/2012 GIP TRIBUNALE di FERMO, del
13/02/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ROCCO MARCO
BLAIOTTA;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott.
0 co

Uditi difensor Avv.;

444.2

etZ

Data Udienza: 11/12/2013

Cc 17 santandrea
Motivi della decisione

1. Il Tribunale di Fermo ha applicato la pena ex art. 444 c.p.p. nei confronti di
dell’imputato in epigrafe in ordine al reato di cui all’art. 186 comma 2, lettera c) e comma 2
sexies del Codice della strada, per essersi posto di notte alla guida di un’auto in stato di

2. Ricorre per cassazione il Procuratore generale della Repubblica deducendo violazione
di legge per la mancata applicazione della sanzione amministrativa accessoria della
sospensione della patente di guida.

3. Il ricorso è fondato. Il richiamato art. 186 prevede che dall’accertamento dell’illecito
contestato discende di diritto l’applicazione della sanzione amministrativa accessoria della
sospensione della patente di guida. Come già ritenuto ripetutamente da questa Corte, con la
sentenza di patteggiamento vanno applicate le sanzioni amministrative accessorie, essendo il
divieto eccezionale previsto dall’art. 445 c.p.p. limitato alle pene accessorie ed alle misure di
sicurezza diverse dalla confisca. Ne consegue che con la pronunzia ex art. 444 c.p.p. deve
essere disposta la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida
e ciò persino se essa sia stata già disposta dal prefetto, posto che, una volta stabilita dal
giudice la durata della sospensione, da questa dovrà detrarsi il periodo di tempo già scontato
per effetto della sospensione ordinata dal prefetto. Non rileva che nella richiesta di
patteggiamento non sia stata fatta menzione della sanzione amministrativa, giacché essa non
può formare oggetto dell’accordo tra le parti, limitato alla pena, e consegue di diritto alla
sollecitata pronuncia. Nè potrebbe opporsi che la sanzione amministrativa verrebbe applicata
in difetto di accertamento del reato, in quanto nel patteggiamento, anche se non si fa luogo
all’affermazione della responsabilità dell’imputato, si procede comunque all’accertamento del
reato, sia pure sui generis, essendo fondato sulla descrizione del fatto reato, nei suoi elementi,
soggettivo ed oggettivo, contenuta nel capo d’imputazione, e non contestata dalle parti nel
formulare la richiesta.
La pronunzia deve essere conseguentemente annullata limitatamente alla mancata
applicazione della sanzione amministrativa in questione, con rinvio al Tribunale di Fermo per le
pertinenti determinazioni.
P.Q.M.

ebbrezza alcolica.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla mancata applicazione della sanzione
amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida e rinvia sul punto al
Tribunale Fermo.

IL CONSIGLIERE ESTENSORE
(Rocco Marco BLA101TA)

IL PRESIDENTE
(Carlo USCO)

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
IV Sezione Penale

Roma 11 dicembre 2013

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