Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 15649 del 08/03/2018


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 15649 Anno 2018
Presidente: TRONCI ANDREA
Relatore: CRISCUOLO ANNA

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
IRLANDI ANTONIO nato il 20/03/1981 a ACERRA

avverso la sentenza del 15/03/2017 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere ANNA CRISCUOLO;

Data Udienza: 08/03/2018

R.G. 41168/2017
Motivi della decisione

Ne chiede l’annullamento per manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione, in
quanto il giudice di appello ha fornito una risposta superficiale alle deduzioni difensive, specie
con riferimento alla richiesta di esclusione della recidiva contestata, invece, confermata solo in
ragione dei precedenti penali e non sulla condotta tenuta nel caso di specie, sulla personalità e
sulle condizioni personali o sui criteri indicati dall’art. 133 cod. pen.
Il ricorso è inammissibile per genericità e manifesta infondatezza.
Contrariamente all’assunto del ricorrente, la sentenza giustifica sia la congruità della pena
inflitta dal primo giudice, ritenuta contenuta ed equilibrata, non particolarmente severa, sia la
sussistenza della recidiva contestata, non solo reiterata ed infraquinquennale, ma anche specifica.
La considerazione della pluralità e gravità dei delitti di cui l’imputato si è reso
responsabile rende del tutto giustificata la ritenuta sussistenza dell’aggravante, peraltro,
bilanciata dalle attenuanti generiche, riconosciute dal primo giudice.

Alla declaratoria di inammissibilità dell’impugnazione consegue la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle
ammende, equitativamente determinata in euro tremila.
P. Q. M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso, il 8 marzo 2018
Il consiglier stensore
Anna Cr cuolo

Il Presi
Andrea

Irlandi Antonio ha proposto ricorso avverso la sentenza indicata in epigrafe con la quale
la Corte di appello di Napoli ha confermato la sentenza emessa all’esito di giudizio abbreviato in
data 8 novembre 2016 dal Tribunale di Napoli Nord, che lo aveva condannato alla pena di mesi 8
di reclusione per il reato di evasione, previo riconoscimento di attenuanti generiche equivalenti
alla recidiva reiterata specifica infraquinquennale contestata e con la diminuente di rito.

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