Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 15648 del 08/03/2018


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 15648 Anno 2018
Presidente: TRONCI ANDREA
Relatore: CRISCUOLO ANNA

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
IDDI ZACARIA (CUI 05DH2KE) nato il 08/07/1989

avverso la sentenza del 02/08/2017 del TRIBUNALE di GENOVA
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere ANNA CRISCUOLO;

Data Udienza: 08/03/2018

e
RG. 41144/2017
Motivi della decisione

Ne chiede l’annullamento per erronea applicazione di norme sostanziali e per difetto di
motivazione, in quanto il giudice si sarebbe limitato a recepire l’accordo tra le parti senza
verificare l’esistenza di una causa di non punibilità ex art. 129 cod. proc. pen. nella specie
esistente, né avrebbe motivato sul riconoscimento delle attenuanti generiche, limitandosi ad un
controllo sulla congruità della pena concordata.
Il ricorso è inammissibile per genericità.
Premesso che in tema di patteggiamento il ricorso per cassazione è proponibile solo nel
caso di pena illegale o per questioni inerenti all’applicazione delle cause di non punibilità di cui
all’art. 129, comma primo, cod. proc. pen., è inammissibile, per genericità, l’impugnazione nella
quale sia stata lamentata la mancata verifica o comunque l’omessa motivazione in ordine alla
sussistenza di cause di non punibilità, ove la censura non sia accompagnata dalla indicazione
specifica delle ragioni, che avrebbero dovuto imporre al giudice l’assoluzione o il
proscioglimento ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 250 del 30/12/2014, dep. 2015,
Barzi, Rv. 261802).
Nel caso di specie non risultano specificate le evidenze, che avrebbero potuto condurre al
proscioglimento dell’imputato, a fronte di una motivazione che ne esclude la sussistenza in base
alle risultanze, puntualmente indicate in sentenza, provenienti dal verbale di arresto in flagranza,
dalle circostanze notate dagli operanti, dai referti medici e dall’accertato stato di alterazione
alcolica dell’imputato.
Generico e non consentito è il motivo relativo all’omessa motivazione sulle attenuanti
generiche, non richieste, e sull’entità della pena applicata, a meno che non si versi in ipotesi di
pena illegale (Sez. 3, n. 10286 del 13/02/2013, Matteliano, Rv. 254980), non ricorrente nella
fattispecie.
Precisato che la richiesta di applicazione della pena e l’adesione alla pena proposta
dall’altra parte integrano un negozio di natura processuale che, una volta perfezionato con la
ratifica del giudice, che ne ha accertato la correttezza, non è revocabile unilateralmente, la
parte che vi ha dato origine o vi ha aderito e che ha così rinunciato a far valere le proprie difese
ed eccezioni, non è legittimata, in sede di ricorso per cassazione a sostenere tesi concernenti la
congruità della pena in contrasto con l’impostazione dell’accordo, al quale le parti processuali
sono addivenute e, nel caso di specie, il giudice non ha fatto altro che attenersi a quanto sul
punto concordato tra le parti, previa verifica e riconoscimento della relativa congruità.
Alla declaratoria di inammissibilità dell’impugnazione consegue la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle
ammende, equitativamente determinata in euro tremila.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso, il 8 marzo 2018
D E ‘,P O

Il difensore di Iddi Zac’Raria ha proposto ricorso avverso la sentenza indicata in epigrafe
con la quale il Tribunale di Geniva ha applicato all’imputato con la diminuente per il rito la pena
nella misura concordata di 1 anno di reclusione per il reato di resistenza a pubblico ufficiale.

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