Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 15647 del 08/03/2018
Penale Ord. Sez. 7 Num. 15647 Anno 2018
Presidente: TRONCI ANDREA
Relatore: CRISCUOLO ANNA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
INGRASCIOTTA CARMELO nato il 17/11/1971 a CATANIA
avverso la sentenza del 04/07/2017 del TRIBUNALE di CATANIA
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere ANNA CRISCUOLO;
Data Udienza: 08/03/2018
R.G. 41070/2017
Motivi della decisione
Il difensore di Ingrasciotta Carmelo ha proposto ricorso avverso la sentenza indicata in
epigrafe con la quale il Tribunale di Catania ha applicato all’imputato con la diminuente per il
rito la pena nella misura concordata di mesi 8 di reclusione per il reato di evasione, in
continuazione rispetto alla pena inflitta con sentenza del Tribunale di Catania del 14 ottobre
2015, divenuta irrevocabile il 31 maggio 2016.
Il ricorso è inammissibile sia per genericità sia perché non è consentito il motivo relativo
all’omessa motivazione sull’entità della pena applicata, a meno che non si versi in ipotesi di pena
illegale (Sez. 3, n. 10286 del 13/02/2013, Matteliano, Rv. 254980), non ricorrente nella
fattispecie.
Precisato che la richiesta di applicazione della pena e l’adesione alla pena proposta
dall’altra parte integrano un negozio di natura processuale che, una volta perfezionato con la
ratifica del giudice, che ne ha accertato la correttezza, non è revocabile unilateralmente, ~.1a
parte che vi ha dato origine o vi ha aderito e che ha così rinunciato a far valere le proprie difese
ed eccezioni, non è legittimata, in sede di ricorso per cassazione a sostenere tesi concernenti la
congruità della pena in contrasto con l’impostazione dell’accordo, al quale le parti processuali
sono addivenute e, nel caso di specie, il giudice non ha fatto altro che attenersi a quanto sul
punto concordato tra le parti, previa verifica e riconoscimento della relativa congruità.
Alla declaratoria di inammissibilità dell’impugnazione consegue la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle
ammende, equitativamente determinata in euro tremila.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso, il 8 marzo 2018
Il consiglier stensore
Anna Cr uolo
Il Presidente
Andrea
Ne chiede l’annullamento per eccessività della pena applicata a titolo di continuazione,
ritenuta non congrua.