Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 15646 del 08/03/2018


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 15646 Anno 2018
Presidente: TRONCI ANDREA
Relatore: CRISCUOLO ANNA

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
SUMMA SILVIO nato il 07/08/1989 a NAPOLI

avverso la sentenza del 10/05/2016 del TRIBUNALE di NAPOLI
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere ANNA CRISCUOLO;

Data Udienza: 08/03/2018

R.G. 41066/2017
Motivi della decisione

Ne chiede l’annullamento per violazione dell’art. 133 cod. pen., per mancata indicazione
delle circostanze attenuanti in misura equivalente o prevalente sulle aggravanti ed errato calcolo
della pena: deduce che il calcolo della pena è errato, in quanto, partendo dalla pena base di anni
2 e mesi 4 di reclusione, con la diminuente per il rito si raggiunge un risultato diverso e maggiore
della pena finale, alla quale si perviene invece, partendo dalla pena base di anni 2 e mesi 3 di
reclusione.
Il ricorso è inammissibile per genericità e manifesta infondatezza.
Precisato che in tema di patteggiamento il ricorso per cassazione è proponibile solo nel
caso di pena illegale o per questioni inerenti all’applicazione delle cause di non punibilità di cui
all’art. 129, comma primo, cod. proc. pen., nel caso di specie si deduce una inesistente
omissione, non risultando operato alcun bilanciamento tra circostanze attenuanti ed aggravanti,
non contestate nell’imputazione, ed un irrilevante errore di calcolo, peraltro, favorevole
all’imputato, secondo la sua stessa prospettazione, avendo il giudice applicato la pena finale nella
misura concordata tra le parti.
Considerato infatti, che secondo il consolidato orientamento di questa Corte, in tema di
patteggiamento, qualora sia concordata la misura finale di una pena, oggetto del controllo
affidato al giudice è la pena finale così concordata, in quanto corrispondente alla sostanziale
volontà delle parti, indipendentemente da eventuali errori nei calcoli intermedi ( Sez. 1, n. 29668
del 17/06/2014, Cannizzo, Rv. 263217), che non rilevano se il risultato finale non si traduce in
una pena illegale, come nel caso di specie.
Alla declaratoria di inammissibilità dell’impugnazione consegue la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle
ammende, equitativamente determinata in euro tremila.
P. Q. M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso, il 8 marzo 2018

Summa Silvio propone ricorso avverso la sentenza indicata in epigrafe con la quale il
Tribunale di Napoli gli ha applicato la pena nella misura concordata di 1 anno e mesi 6 di
reclusione ed euro 300 di multa per il reato di cui all’art. 353 cod. pen. con la riduzione per il rito
e con il beneficio della sospensione condizionale.

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