Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 15645 del 08/03/2018
Penale Ord. Sez. 7 Num. 15645 Anno 2018
Presidente: TRONCI ANDREA
Relatore: CRISCUOLO ANNA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
SHASSAH RAFFAELE nato il 04/05/1992 a NAPOLI
avverso la sentenza del 10/07/2017 del TRIBUNALE di NAPOLI
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere ANNA CRISCUOLO;
Data Udienza: 08/03/2018
R.G. 41059/2017
Motivi della decisione
Ne chiede l’annullamento per mancanza di motivazione in relazione all’art. 129 cod. proc.
pen., non avendo il giudice verificato l’eventuale esistenza di cause di non punibilità, che
avrebbero portato al proscioglimento dell’imputato, operazione preliminare all’accoglimento
della proposta formulata dalle parti.
Il ricorso è inammissibile per genericità e manifesta infondatezza.
Precisato che in tema di patteggiamento il ricorso per cassazione è proponibile solo nel
caso di pena illegale o per questioni inerenti all’applicazione delle cause di non punibilità di cui
all’art. 129, comma primo, cod. proc. pen., è inammissibile, per genericità, l’impugnazione nella
quale sia stata lamentata la mancata verifica o comunque l’omessa motivazione in ordine alla
sussistenza di cause di non punibilità, ove la censura non sia accompagnata dalla indicazione
specifica delle ragioni, che avrebbero dovuto imporre al giudice l’assoluzione o il
proscioglimento ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 250 del 30/12/2014, dep. 2015,
Barzi, Rv. 261802).
Nel caso di specie non risultano specificate le evidenze, che avrebbero potuto condurre al
proscioglimento dell’imputato, a fronte di una motivazione che ne esclude la sussistenza in base
alle risultanze, indicate in sentenza, costituite dalle circostanze dell’arresto in flagranza e
dall’ammissione dell’addebito da parte dell’imputato.
Alla declaratoria di inammissibilità dell’impugnazione consegue la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle
ammende, equitativamente determinata in euro tremila.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di curo tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso, il 8 marzo 2018
Il consiglie estensore
Anna ipfscuolo
Il Presidente
Andrea T ci
Il difensore di Shassah Raffaele propone ricorso avverso la sentenza indicata in epigrafe
con la quale il Tribunale di Napoli ha applicato all’imputato la pena nella misura concordata di
mesi 6 di reclusione per il reato di evasione, riconosciute le attenuanti generiche e con la
riduzione per il rito.