Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 15644 del 08/03/2018


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 15644 Anno 2018
Presidente: TRONCI ANDREA
Relatore: CRISCUOLO ANNA

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
AMRI ABDELJALIL nato il 29/07/1979 a SAFI( MAROCCO)

avverso la sentenza del 28/04/2017 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere ANNA CRISCUOLO;

Data Udienza: 08/03/2018

R.G. 41046/2017
Motivi della decisione

Ne chiede l’annullamento per inosservanza dell’art. 62 bis cod. pen. e manifesta illogicità
della motivazione in relazione al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche: deduce che
la Corte di appello ha fatto esclusivo riferito ai precedenti penali, anche specifici e recenti
dell’imputato, trascurando la ratio della norma, che attribuisce al giudice un potere discrezionale
per mitigare il trattamento sanzionatorio, considerando quelle circostanze non tipizzate,
ricorrenti nel caso di specie, tenuto conto delle ragioni della condotta e delle circostanze del fatto
( accompagnamento della moglie e dei figli casualmente incontrati sotto casa, dopo un periodo di
lontananza, presso la piscina comunale, ove fu trovato).
Il ricorso è inammissibile perché generico e proposto per un motivo non consentito.
Contrariamente all’assunto del ricorrente, la Corte di appello ha giustificato il diniego
delle attenuanti generiche, attribuendo valore assorbente e preponderante ai plurimi precedenti
dell’imputato, anche specifici e recenti, e ritenendo subvalente il corretto comportamento
processuale dell’imputato, limitatosi ad ammettere l’evidenza
La motivazione è esaustiva e conforme all’orientamento di questa Corte, secondo il quale
il riferimento ai precedenti penali, quali elementi di preponderante rilevanza, ostativi alla
concessione delle attenuanti, soddisfa l’obbligo di motivazione, in quanto risulta in tal modo
formulato, sia pure implicitamente, un giudizio di disvalore sulla personalità dell’imputato (Sez.
2, n. 3896 del 20/01/2016, De Cotiis, Rv. 265826).
Alla declaratoria di inammissibilità dell’impugnazione consegue la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle
ammende, equitativamente determinata in euro tremila.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso, il 8 marzo 2018
Il consigliere
Ari
es sore
Anna Crisc o

Il Preside
Andrea Tnci

Il difensore di Amri AbdelAalil ha proposto ricorso avverso la sentenza indicata in
epigrafe con la quale la Corte di appello di Torino ha confermato la sentenza emessa, all’esito di
giudizio abbreviato, in data 30 novembre 2015 dal Tribunale di Torino, che aveva condannato
l’imputato per il delitto di evasione alla pena di 1 anno di reclusione, con l’aumento per la
recidiva reiterata contestata e la riduzione per il rito.

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