Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 15643 del 08/03/2018


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 15643 Anno 2018
Presidente: TRONCI ANDREA
Relatore: CRISCUOLO ANNA

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
ATZENI ANTONELLO nato il 16/06/1965 a IGLESIAS

avverso la sentenza del 14/03/2017 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere ANNA CRISCUOLO;

Data Udienza: 08/03/2018

R.G. 41037/2017
Motivi della decisione

Ne chiede l’annullamento per contraddittorietà ed illogicità della motivazione in relazione
al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche con giudizio di prevalenza sulla contestata
recidiva: deduce che la Corte di appello ha fatto esclusivo riferito ai precedenti, trascurando le
sue condizioni di vita ed in particolare, lo stato di tossicodipendente cronico, che incide
sull’atteggiamento psichico.
Con memoria depositata il 5 marzo 2018 il difensore del ricorrente deduce
l’ammissibilità del ricorso, essendo state indicate le regole violate nel formulare un giudizio di
fatto ovvero quello relativo all’individuazione degli elementi utili al bilanciamento delle
attenuanti generiche con giudizio di prevalenza sulla contestata recidiva, censurando la
motivazione, il cui controllo è demandato alla Corte di cassazione anche quanto agli errori
commessi dal giudice nel giudizio di fatto.
Il ricorso è inammissibile per genericità e manifesta infondatezza, in quanto il ricorrente
reitera un motivo di appello, respinto dalla Corte di appello con motivazione congrua e puntuale,
con la quale non si confronta, limitandosi a rinnovare la richiesta di un bilanciamento più
favorevole.
La sentenza impugnata si sottrae a censure, essendo stata ritenuta ostativa al richiesto
giudizio di prevalenza delle attenuanti generiche sia la natura della recidiva contestata e ritenuta,
reiterata ed infraquinquennale che la natura dei precedenti, plurimi, gravi e recenti dell’imputato,
nonché l’atteggiamento processuale negativo tenuto sia nel corso del giudizio di primo grado che
in quello di appello, rincarando l’entità delle accuse false, arricchite di particolari, mai riferiti in
precedenza e risultati del tutto inesistenti.
Alla declaratoria di inammissibilità dell’impugnazione consegue la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle
ammende, equitativamente determinata in euro tremila.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso, il 8 marzo 2018
Il consigliere frensore
Anna CrisWiolo

Il Preside
Andrea T

Atzeni Antonello ha proposto ricorso avverso la sentenza indicata in epigrafe con la
quale la Corte di appello di Torino ha confermato la sentenza emessa in data 4 novembre 2009
dal Tribunale di Torino, che lo aveva condannato per il delitto di calunnia in danno di agenti di
polizia alla pena di anni 2 di reclusione, riconosciute attenuanti generiche equivalenti alla
recidiva reiterata infraquinquennale contestata.

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