Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 15641 del 08/03/2018


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 7 Num. 15641 Anno 2018
Presidente: TRONCI ANDREA
Relatore: CRISCUOLO ANNA

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
GIRACE NUNZIO nato il 05/12/1980 a VICO EQUENSE

avverso la sentenza del 28/06/2017 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di
TORRE ANNUNZIATA
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere ANNA CRISCUOLO;

Data Udienza: 08/03/2018

R.G. 40970/2017
Motivi della decisione

Ne chiede l’annullamento per violazione di legge in relazione all’art. 129 cod. proc. pen.:
deduce che la pena è illegale, in quanto il ricorrente andava prosciolto dal delitto di calunnia. Il
ricorrente aveva subito un attentato e pur fornendo indicazioni contraddittorie sugli autori del
fatto, indicava il movente nelle richieste estorsive subite alle quali si era opposto; in dibattimento
aveva confermato le perplessità sugli autori del reato, individuati dagli inquirenti, senza tuttavia
accusare la p.g. che aveva redatto i verbali di spontanee dichiarazioni.
Il ricorso è inammissibile per genericità e manifesta infondatezza.
Precisato che in tema di patteggiamento il ricorso per cassazione è proponibile solo nel
caso di pena illegale o per questioni inerenti all’applicazione delle cause di non punibilità di cui
all’art. 129, comma primo, cod. proc. pen., è inammissibile, per genericità, l’impugnazione nella
quale sia stata lamentata la mancata verifica o comunque l’omessa motivazione in ordine alla
sussistenza di cause di non punibilità, ove la censura non sia accompagnata dalla indicazione
specifica delle ragioni, che avrebbero dovuto imporre al giudice l’assoluzione o il
proscioglimento ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 250 del 30/12/2014, dep. 2015,
Barzi, Rv. 261802).
Nel caso di specie non risultano specificate le evidenze, che avrebbero potuto condurre al
proscioglimento dell’imputato, a fronte di una motivazione che ne esclude la sussistenza in base
alle risultanze, puntualmente indicate in sentenza: il giudice ha infatti, precisato che dal verbale
della deposizione resa in dibattimento dall’imputato, risulta che in tale sede l’imputato ritrattò le
dichiarazioni rese a carico del Di Somma, originariamente individuato quale autore delle
richieste estorsive subite, accusando gli operanti di aver redatto un falso verbale di sommarie
informazioni.
Alla declaratoria di inammissibilità dell’impugnazione consegue la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle
ammende, equitativamente determinata in euro tremila.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso, il 8 marzo 2018
Il consiglier stensore
Anna Cr’ cuoio

Il President
Andrea T onci

DEPOS! :ATA
IN CANC!’. 3

-9 AP I. . 2018

Il Funzi
Di

iziario

Il difensore di Girace Nunzio ha proposto ricorso avverso la sentenza indicata in epigrafe
con la quale il Tribunale di Torre Annunziata ha applicato all’imputato la pena nella misura
concordata di 1 anno e mesi otto di reclusione per i reati di falsa testimonianza e calunnia, previo
riconoscimento dell’attenuante di cui all’art. 62 n. 6 cod. pen. ritenuta equivalente alla contestata
recidiva, applicato l’aumento per la continuazione e con la riduzione per il rito.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA