Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 15640 del 08/03/2018


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 15640 Anno 2018
Presidente: TRONCI ANDREA
Relatore: CRISCUOLO ANNA

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
TOTINI GIUSEPPE nato il 01/10/1972 a FRASCATI parte offesa nel procedimento
c/
TAMBURRO ELISA nato il 31/03/1977 a MARINO

avverso la sentenza del 20/02/2017 del GIP TRIBUNALE di TIVOLI
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere ANNA CRISCUOLO;

Data Udienza: 08/03/2018

R.G. 40960/2017
Motivi della decisione

Se ne chiede l’annullamento, in quanto il delitto di calunnia non è escluso
dall’archiviazione del procedimento a carico del Totini per il reato di cui all’art. 570 cod. pen.,
poiché l’art. 368 cod. pen. mira ad evitare l’instaurazione di un processo a carico di un innocente
e l’elemento psicologico è individuabile nella volontà della denunciante di incolpare il coniuge di
un reato, sapendolo innocente.
Il ricorso è inammissibile, in quanto proposto per un motivo non consentito.
Premesso che l’ordinanza di archiviazione è impugnabile soltanto nei rigorosi limiti
fissati dal comma sesto dell’art. 409 cod. proc. pen., il quale rinvia all’art. 127, comma quinto,
dello stesso codice, che sanziona con la nullità l’inosservanza delle sole norme concernenti la
citazione e l’intervento delle parti in camera di consiglio, quindi, solo per violazione delle regole
poste a garanzia del contraddittorio, non ricorrente nella fattispecie, è, invece, inammissibile il
ricorso proposto per violazione del contraddittorio cd. “sostanziale”, con cui si lamenti il vizio di
motivazione in relazione alla configurabilità del reato prospettato ovvero di altro reato nonché
alla necessità di investigazioni suppletive (Sez. 5, n. 14564 del 07/03/2017, Rv. 269720).
E’ stato infatti, precisato che non è consentito censurare le valutazioni poste a fondamento
dell’ordinanza di archiviazione, essendo al riguardo il giudice del tutto libero di motivare il
proprio convincimento, anche prescindendo dalle valutazioni dell’organo titolare dell’accusa e da
quelle esposte dalla persona offesa in sede di opposizione (Sez. 6, n. 23048 del 04/04/2017, Rv.
270488).
Alla declaratoria di inammissibilità dell’impugnazione consegue la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle
ammende, equitativamente determinata in euro tremila.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso, il 8 marzo 2018
Il consigliere e
Anna Criscj

sore

Il Presidente
Andrea T ne

Il difensore di Totini Giuseppe, persona offesa nel procedimento iscritto a carico di
Tamburro Elisa per il reato di cui all’art. 368 cod. pen. ha proposto ricorso avverso l’ordinanza di
archiviazione emessa dal G.i.p. del Tribunale di Tivoli, che ha escluso la sussistenza del reato di
calunnia, in quanto la Tamurro aveva denunciato l’omesso versamento del contributo per il
mantenimento delle figlie, ma, in assenza di un provvedimento giudiziale che stabilisse l’entità
del contributo dovuto a tale titolo e dell’accertato contributo versato dal Tontini solo per spese
sanitarie, ricreative, ma non per il mantenimento vero e proprio, non poteva ritenersi smentito il
contenuto della denuncia e dunque, la falsità dell’accusa formulata.

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