Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 1564 del 11/12/2013


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 1564 Anno 2014
Presidente: BRUSCO CARLO GIUSEPPE
Relatore: BLAIOTTA ROCCO MARCO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE
DI TIVOLI
nei confronti di:
PETROSINO GIANLUCA N. IL 18/10/1973
avverso la sentenza n. 1694/2012 TRIBUNALE di TIVOLI, del
12/04/2012
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ROCCO MARCO
BLAIOTTA;
lette/site le conclusioni del PG Dott. ?è,201.4tizit- i Az
oiAd.

Uditi difensor Avv.;

A

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k

Data Udienza: 11/12/2013

Cc 16 Petrosino Gianluca

Motivi della decisione

1. Il Tribunale di Tivoli ha applicato la pena ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen. nei
confronti dell’imputato in epigrafe in ordine al reato di cui all’art. 73, comma 5, del d.P.R. n.
309 del 1990.
2. Ricorre per cassazione il Procuratore della Repubblica deducendo violazione di legge
per ciò che attiene alla ritenuta esistenza dell’attenuante di cui al richiamato quinto comma
dell’art. 73. Si considera che si era in presenza di 57 grammi di cocaina e di 39 grammi di
hashish, sostanze parzialmente confezionate in dosi per lo spaccio; e che, conseguentemente
non può ritenersi l’esistenza di un fatto lieve.
3.11 ricorso è fondato. La sentenza difetta completamente di motivazione sul punto.
Anzi, la formula prestampata concernente la qualificazione giuridica del fatto e l’esistenza e
comparazione delle circostanze è sbarrata. Inoltre, alla detta circostanza non si fa alcun
cenno: essa si desume implicitamente dall’entità modesta della pena irrogata. In tale
situazione la pronunzia è censurabile, configurandosi vizio riconducibile alla lettera B dell’art.
606 cod. proc. pen. Se è vero che la motivazione può essere, nel rito pattizio, anche assai
succinta, un pur sommario apprezzamento non può mancare, tanto più quando si sia in
presenza di situazione di problematica qualificazione, come nel caso in esame afferente ad un
quantitativo certo non trascurabile di stupefacente.
La sentenza deve essere quindi annullata senza rinvio e gli atti vanno trasmessi al
Tribunale di Tivoli per l’ulteriore corso.
Pqm

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di
Tivoli per l’ulteriore corso.
Roma 11 dicembre 2013

IL PRESIDENTE

IL CONSIGLIERE ESTENSORE
(Rocco Marco BLAIOTTA)

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la..

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

IV Sezione Penale

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