Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 15637 del 08/03/2018


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Penale Sent. Sez. 7 Num. 15637 Anno 2018
Presidente: TRONCI ANDREA
Relatore: CRISCUOLO ANNA

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
MAGGIO GIUSEPPE nato il 01/04/1982 a FOGGIA

avverso la sentenza del 23/06/2017 del TRIBUNALE di FOGGIA
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere ANNA CRISCUOLO;

Data Udienza: 08/03/2018

R.G. 40929/2017
Motivi della decisione

Ne chiede l’annullamento per violazione di legge e carenza di motivazione in relazione al
diniego del beneficio della sospensione condizionale della pena, in quanto erroneamente il
giudice ha ritenuto i precedenti ostativi alla concessione del beneficio, trattandosi di tre
contravvenzioni per il reato di cui all’art. 660 cod. pen., che lo rendevano meritevole anche delle
attenuanti generiche, tant’è che il P.m. aveva prestato il consenso alla prima istanza di
patteggiamento del 19 giugno 2017, cosicché la mancata concessione del beneficio, al quale egli
non aveva rinunciato, integra una grave violazione di legge e la mancanza di motivazione.
Denuncia inoltre, la totale mancanza di motivazione della sentenza impugnata.
Il ricorso è fondato.
La richiesta di patteggiamento era espressamente subordinata alla concessione del
beneficio della sospensione condizionale della pena, non ostandovi i precedenti per reati
contravvenzionali e per pene, che, cumulate con quella proposta, non superavano i limiti stabiliti
dall’art. 163 cod. pen. ed il P.m. aveva espresso il consenso alle condizioni richieste.
Nella sentenza impugnata il giudice precisa che “al beneficio della sospensione della
pena ostano i precedenti penali dell’imputato”, in tal modo lasciando intendere di aver respinto la
richiesta sul punto, ma il giudice, tenuto al doveroso controllo sulla legittimità della richiesta,
non avrebbe potuto accoglierla parzialmente, espungendo la condizione cui era espressamente
subordinata la proposta di pena e sulla quale si era formato il consenso tra le parti, essendogli
consentito unicamente accogliere integralmente la proposta, se ritenuta legittima, o rigettarla in
toto, se ritenuta, anche parzialmente, non conforme alla legge.
Questa Suprema Corte ha, infatti, chiarito che nel caso in cui l’imputato abbia subordinato
la richiesta di applicazione della pena alla concessione della sospensione condizionale, in
presenza del consenso del P.M., il giudice è tenuto a pronunziarsi sulla concedibilità o meno del
beneficio, ratificando in caso positivo l’accordo delle parti, oppure, rigettando in toto la richiesta
di patteggiamento (Sez. 4, n. 22661 del 06/04/2017, P.G. in proc. Bessas e altro, Rv. 270065).
Stante la violazione del disposto di cui all’art. 444, comma 3, cod. proc. pen., la sentenza
impugnata va annullata senza rinvio (Sez. 3, n. 20383 del 10/04/2001, Buccioni, Rv. 219520;
Sez. 5, Sentenza n. 13103 del 03/12/2015, dep. 2016, Rv. 267555) con trasmissione degli atti al
Tribunale di Foggia per l’ulteriore corso.
P. Q. M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di
Foggia.
Così deciso, il 8 marzo 2018
Il consigliere est nsore
Anna Crisc lo

Il Presid
Andrea 1nci

Maggio Giuseppe ha proposto ricorso avverso la sentenza indicata in epigrafe con la
quale il Tribunale di Foggia gli ha applicato la pena nella misura concordata di un anno di
reclusione per i reati riuniti di resistenza a pubblico ufficiale e lesioni.

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