Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 15634 del 08/03/2018


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 15634 Anno 2018
Presidente: TRONCI ANDREA
Relatore: CRISCUOLO ANNA

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
GAGLIARDI NICOLA nato il 10/09/1975 a BARI

avverso la sentenza del 10/03/2017 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere ANNA CRISCUOLO;

Data Udienza: 08/03/2018

R.G. 40866/2017
Motivi della decisione

Ne chiede l’annullamento per violazione dell’art. 337 cod. pen. e mancanza di
motivazione, in quanto la frase pronunciata non può integrare il reato contestato in mancanza di
una condotta rivelatrice della volontà di opporsi al compimento dell’atto di ufficio, redatto senza
alcuna opposizione; detta frase, espressiva solo di sentimenti ostili e di disprezzo, costituiva uno
sfogo, integrante il reato di minaccia, ma sul punto la sentenza non motiva, limitandosi a ritenere
la tesi non condivisibile.
Il ricorso è inammissibile per genericità, in quanto il ricorrente ripropone una censura già
formulata nel precedente grado di giudizio, motivatamente disattesa dai giudici di merito.
I giudici hanno ritenuto integrato il reato contestato alla luce della puntuale ricostruzione
della sequenza dei fatti, contenuta nella sentenza di primo grado, della contestualità e stretta
correlazione tra le espressioni offensive e le minacce, riportate nel capo di imputazione, rivolte ai
militari e l’atto di ufficio, che stavano compiendo, denotante l’intento oppositivo e la finalità della
condotta.
Ritenuto che secondo il consolidato orientamento di questa Corte, perché sia integrato il
delitto di cui all’art. 337 cod. pen. non è necessario che sia impedita, in concreto, la libertà di
azione del pubblico ufficiale, essendo sufficiente che si usi violenza o minaccia per opporsi al
compimento di un atto di ufficio o di servizio, indipendentemente dall’esito positivo o negativo
di tale azione e dall’effettivo verificarsi di un ostacolo al compimento degli atti predetti (Sez. 6,
n. 46743 del 06/11/2013, Ezzamouri, Rv. 257512), la deduzione del ricorrente è del tutto
infondata.
Alla declaratoria di inammissibilità dell’impugnazione consegue la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle
ammende, equitativamente determinata in euro tremila.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso, il 8 marzo 2018

Gagliardi Nicola ha proposto ricorso avverso la sentenza indicata in epigrafe con la
quale la Corte d’appello di Bari, in parziale riforma della sentenza emessa 27 giugno 2012 dal
Tribunale di Bari, ha dichiarato non doversi procedere in ordine al reato di guida senza patente
perché estinto per intervenuta prescrizione e per l’effetto ha ridotto la pena a 1 anno di reclusione
per il reato di resistenza a pubblico ufficiale.

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