Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 15633 del 08/03/2018


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 15633 Anno 2018
Presidente: TRONCI ANDREA
Relatore: CRISCUOLO ANNA

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
X. NICOLA nato il 06/03/1988 a ANDRIA

avverso la sentenza del 25/10/2016 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere ANNA CRISCUOLO;

Data Udienza: 08/03/2018

R.G. 40853/2017
Motivi della decisione

Ne chiede l’annullamento per: 1) mancanza e manifesta illogicità della motivazione, in
quanto la Corte di appello ha affermato la responsabilità dell’imputato, senza tener conto della
deduzione difensiva, secondo la quale il X. addormentato non avesse sentito il campanello,
che non aveva emesso alcun suono, trascurando che il teste di p.g. prima dichiarò di aver sentito
all’esterno il suono del campanello per poi precisare di non aver sentito il suono provenire
dall’interno dell’abitazione; 2) mancanza e manifesta illogicità della motivazione in relazione al
diniego delle attenuanti, fondato esclusivamente sui precedenti penali dell’imputato, senza tener
conto del grado di gravità del reato, dell’intensità del dolo e delle modalità della condotta.
Il ricorso è inammissibile per genericità e manifesta infondatezza, in quanto il ricorrente
ripropone, con argomentazioni in fatto, le stesse censure già formulate nei precedenti gradi di
giudizio e motivatamente disattese dai giudici di merito.
Con valutazioni conformi, coerenti e non manifestamente illogiche i giudici hanno dato
atto della protratta durata dei controlli, eseguiti in due occasioni nell’arco della mattinata del 12
gennaio 2012 dagli agenti, trattenutisi sul posto dopo aver ripetutamente suonato il campanello
ed averne udito il suono, senza ricevere risposta, dal che hanno desunto l’infondatezza della
deduzione difensiva relativa al malfunzionamento del campanello.
Del tutto infondato è il secondo motivo.
I giudici hanno negato le attenuanti generiche in ragione dei precedenti penali dell’imputato: la
motivazione è congrua ed conforme all’orientamento di questa Corte, secondo il quale il
riferimento ai precedenti penali, quali elementi di preponderante rilevanza, ostativi alla
concessione delle attenuanti, soddisfa l’obbligo di motivazione, in quanto risulta in tal modo
formulato, sia pure implicitamente, un giudizio di disvalore sulla personalità dell’imputato (Sez.
2, n. 3896 del 20/01/2016, De Cotiis, Rv. 265826) né è necessario che il giudice prenda in
considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti,
essendo sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti,
rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n.3609 del 18/1/2011,
Sermone, Rv. 249163; Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Giovane, Rv. 248244).
Alla declaratoria di inammissibilità dell’impugnazione consegue la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle
ammende, equitativamente determinata in euro tremila.
P. Q. M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso, il 8 marzo 2018
Il consigliere tensore
Anna Cri jjuolo

Il Presid
Andrea

Il difensore di X. Nicola ha proposto ricorso avverso la sentenza indicata in
epigrafe con la quale la Corte d’appello di Bari ha confermato la sentenza emessa in data 16
settembre 2015 dal Tribunale di Trani – articolazione di Andria -, che aveva condannato
l’imputato alla pena di un anno di reclusione per il reato di evasione.

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