Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 15631 del 08/03/2018


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 15631 Anno 2018
Presidente: TRONCI ANDREA
Relatore: CRISCUOLO ANNA

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
SANTAMARIA MICHELE ARCANGELO nato il 01/05/1984 a BITONTO

avverso la sentenza del 22/09/2016 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere ANNA CRISCUOLO;

Data Udienza: 08/03/2018

R.G. 40837/2017
Motivi della decisione

Ne chiede l’annullamento per violazione di legge e vizio di motivazione: deduce che
erroneamente è stata affermata la sua responsabilità, in quanto egli non si era allontanato dal
luogo di detenzione, poiché il cortile, antistante l’abitazione, è di pertinenza della stessa ed è
immediatamente raggiungibile senza soluzione di continuità.
Il ricorso è inammissibile per genericità e manifesta infondatezza, in quanto il ricorrente
contesta la decisione con argomenti in fatto, attinenti allo stato dei luoghi, che trovano puntuale
smentita nella sentenza impugnata.
Contrariamente all’assunto del ricorrente, risulta che fu sorpreso all’esterno
dell’abitazione, mentre era in procinto di raggiungere la cuccia del cane, sita all’esterno
dell’abitazione e sulla pubblica via.
Alla declaratoria di inammissibilità dell’impugnazione consegue la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle
ammende, equitativamente determinata in euro tremila.
P. Q. M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso, il 8 marzo 2018
Il consiglier stensore
Anna C cuolo

Il Preside
Andrea

Santamaria Michele Arcangelo ha proposto ricorso avverso la sentenza indicata in
epigrafe con la quale la Corte d’appello di Bari, in parziale riforma della sentenza emessa in data
18 settembre 2014 dal Tribunale di Bari, ha ridotto la pena a mesi 8 di reclusione per il reato di
evasione.

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