Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 15630 del 08/03/2018
Penale Ord. Sez. 7 Num. 15630 Anno 2018
Presidente: TRONCI ANDREA
Relatore: CRISCUOLO ANNA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
MUSTACCIOLI DANILO nato il 19/07/1977 a FOGGIA
avverso la sentenza del 04/10/2016 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere ANNA CRISCUOLO;
Data Udienza: 08/03/2018
R.G. 40828/2017
Motivi della decisione
Ne chiede l’annullamento per difetto, contraddittorietà e manifesta illogicità della
motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio, risultando immotivato il diniego delle
attenuanti generiche con giudizio di prevalenza sulla recidiva, richiesto in ragione del
comportamento processuale e dell’esigenza di adeguare la pena alla reale entità del fatto.
Il ricorso è inammissibile per genericità, in quanto censura la decisione in punto di
trattamento sanzionatorio, rimessa alla discrezionalità del giudice ed insindacabile in cassazione
se giustificata da motivazione esente da manifesta illogicità, come nel caso di specie.
La Corte di appello ha premesso che l’appello censurava unicamente l’eccessività del
trattamento sanzionatorio e nel condividere il bilanciamento circostanziale, effettuato dal giudice
di primo grado, ha attribuito valore assorbente ai plurimi precedenti, anche specifici,
dell’imputato, alla luce dei quali ha ritenuto giustificata la determinazione della pena inflitta dal
primo giudice.
Alla declaratoria di inammissibilità dell’impugnazione consegue la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle
ammende, equitativamente determinata in euro tremila.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso, il 8 marzo 2018
Il consiglie e estensore
Anna Miscuolo
Il Presidente
Andrea onci
Il difensore di Mustaccioli Danilo ha proposto ricorso avverso la sentenza indicata in
epigrafe con la quale la Corte d’appello di Bari ha confermato la sentenza emessa in data 7
dicembre 2010 dal Tribunale di Foggia, che aveva condannato l’imputato alla pena di mesi 8 di
reclusione per il reato di evasione.