Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 1563 del 11/12/2013
Penale Sent. Sez. 4 Num. 1563 Anno 2014
Presidente: BRUSCO CARLO GIUSEPPE
Relatore: DELL’UTRI MARCO
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AA
avverso l’ordinanza n. 95/2011 pronunciata dalla Corte d’appello di
Catania il 23.1.2012;
sentita nella camera di consiglio del 11.12.2013 la relazione fatta dal
Cons. dott. Marco Dell’Utri;
lette le conclusioni del Procuratore Generale, in persona del dott. E.
Delehaye, che ha richiesto l’annullamento con rinvio dell’ordinanza
impugnata.
Data Udienza: 11/12/2013
Ritenuto in fatto
i. – Con ordinanza resa in data 23.1/27.7.2012, la Corte
d’appello di Catania ha rigettato la domanda di riparazione proposta
da AA per l’ingiusta detenzione dalla stessa subita nel periodo dal 30.3.2004 al 18.9.2004, in relazione alle imputazioni concernenti i reati di cui agli ad-t. 270-bis e 272, co. 1, c.p., dalle
quali la stessa era stata definitivamente assolta nel merito.
Con il provvedimento indicato, la corte catanese ha rinvenuto
nel comportamento dell’imputata il profilo della colpa grave (idonea
a determinare la detenzione sofferta) ostativa, ai sensi dell’art. 314
c.p.p., al riconoscimento dell’invocata riparazione.
Avverso tale provvedimento, a mezzo del proprio difensore, ha
proposto ricorso per cassazione la AA, censurando il provvedimento impugnato per vizio di motivazione, avendo il giudice a quo
giustificato il rigetto della propria istanza riparatoria sulla base di
una motivazione palesemente incongrua e illogica, apoditticamente
dettata senza il benché minimo elemento istruttorio di riscontro.
Ha depositato memoria il procuratore generale presso la corte
di cassazione, il quale ha concluso, in accoglimento del ricorso, per
l’annullamento con rinvio del provvedimento impugnato.
Considerato in diritto
2. – Il ricorso è fondato.
Le argomentazioni indicate dalla corte catanese a sostegno del
rigetto della domanda di riparazione avanzata dalla ricorrente devono ritenersi del tutto inadeguate sul piano logico.
Sul punto, vale evidenziare come, al fine di individuare i comportamenti della ricorrente asseritamente ostativi al riconoscimento
dell’indennizzo dalla stessa rivendicato, la corte catanese si sia limitata a un generico richiamo dei contenuti del provvedimento cautelare
adottato a suo carico, astenendosi dall’individuare, o indicare in termini specifici, l’identità, la natura o i caratteri delle condotte della ricorrente eventualmente ascrivibili alla colpa grave della stessa e dotate di influenza causale ai fini dell’adozione della misura detentiva dalla stessa sofferta; o ancora genericamente e astrattamente imputando
alla AAl’omessa dimostrazione di “ragioni plausibili della discolpa in ordine agli elementi ascrittigli nel provvedimento restrittivo
della sua libertà personale”.
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Per questi motivi
la Corte Suprema di Cassazione, annulla l’ordinanza impugnata con rinvio alla Corte d’Appello di Catania per nuovo esame.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 11.12.2013.
L’omessa individuazione, da parte del corte d’appello di Catania, di alcuna specifica colpa grave della ricorrente, causalmente idonea a dar causa (o concorrervi) alla detenzione personale dalla stessa
sofferta, nella attestare la fondatezza dei motivi di censura illustrati
dall’odierna ricorrente, impone la pronuncia dell’annullamento del
provvedimento impugnato, con il conseguente rinvio alla corte territoriale competente per nuovo esame.