Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 15629 del 08/03/2018


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 15629 Anno 2018
Presidente: TRONCI ANDREA
Relatore: CRISCUOLO ANNA

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:

CARCAISO PIO LUIGI nato il 03/02/1977 a SAN GIOVANNI ROTONDO
avverso la sentenza del 12/12/2016 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere ANNA CRISCUOLO;

Data Udienza: 08/03/2018

R.G. 40826/2017
Motivi della decisione

Ne chiede l’annullamento per : 1) violazione di legge, in quanto la Corte di appello ha
ritenuto sussistente il reato di turbativa d’asta, nonostante la gara non avesse avuto ancora inizio
e la persona offesa non avesse ancora depositato l’offerta, cosicché l’imputato poteva al più aver
tentato di impedirgli di depositare la domanda di partecipare all’asta; non sussiste l’elemento
oggettivo del reato, in quanto esso è configurabile solo quando la gara può essere effettivamente
turbata e la minaccia è rivolta ad un soggetto ammesso a parteciparvi, mentre nel caso in esame
non è dato sapere se la domanda di partecipazione alla gara, che il Di Battista si apprestava a
consegnare fosse regolare; 2) violazione dell’art. 131-bis cod. pen. per particolare tenuità del
fatto, in considerazione della non gravi modalità della condotta e dell’esiguità del danno
provocato.
Il ricorso è inammissibile per genericità e manifesta infondatezza.
Il primo motivo risulta la mera riproposizione di censure formulate in appello, respinte
dalla Corte territoriale con motivazione corretta e conforme all’orientamento giurisprudenziale;
peraltro, il ricorrente trascura che la contestazione ha ad oggettivo il tentativo di turbare la gara,
già indetta e fissata con l’emissione dell’ordinanza di vendita dei beni immobili pignorati, e che la
condotta minatoria del ricorrente era diretta ad impedire la partecipazione di un concorrente
all’asta.
Come precisato da questa Corte in tema di turbata libertà degli incanti, la turbativa illecita
di cui all’art. 353 cod. pen. può essere realizzata anche nella procedura che precede la indizione
della gara, purché essa abbia idoneità ad alternarne il risultato finale (Sez. 6, n. 653 del
14/10/2016, dep. 2017, Rv. 269525) e la turbativa può realizzarsi non solo nel momento preciso
in cui la gara si svolge, ma anche nel complesso procedimento che porta alla gara, del quale sono
protagonisti gli stessi concorrenti, o fuori della gara medesima, assumendo rilievo la sola lesione
della libera concorrenza, che la norma penale intende tutelare a garanzia degli interessi della
pubblica amministrazione (Sez. 6, n. 18161 del 05/04/2012, Rv. 252638), come avvenuto nel
caso in esame.
Inammissibile è il secondo motivo, non dedotto in appello e, pertanto, indeducibile per la
prima volta in questa sede. Non possono, infatti, essere dedotte con il ricorso per cassazione
questioni sulle quali il giudice di appello abbia correttamente omesso di pronunciare perché non
devolute alla sua cognizione. (Sez. 5, sent. n. 28514 del 23/04/2013, Rv. 255577).
Alla declaratoria di inammissibilità dell’impugnazione consegue la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle
ammende, equitativamente determinata in euro tremila.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso, il 8 marzo 2018

Il difensore di Carcaiso Pio Luigi ha proposto ricorso avverso la sentenza indicata in
epigrafe con la quale la Corte d’appello di Bari ha confermato la sentenza emessa in data 8 luglio
2011 dal Tribunale di Lucera, che aveva condannato l’imputato alla pena di mesi 4 di reclusione
ed euro 400 di multa, riconosciute attenuanti generiche equivalenti alla recidiva, per il reato di
cui agli artt. 56-353 cod. pen.

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