Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 15627 del 08/03/2018


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 15627 Anno 2018
Presidente: TRONCI ANDREA
Relatore: CRISCUOLO ANNA

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
STANISCIA FERDINANDO nato il 26/02/1977 a ATESSA

avverso la sentenza del 14/12/2015 della CORTE APPELLO di L’AQUILA
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere ANNA CRISCUOLO;

Data Udienza: 08/03/2018

R.G. 40770/2017
Motivi della decisione

Ne chiede l’annullamento per violazione dell’art. 603 e 507 cod. proc. pen. nonché per
mancanza e manifesta illogicità della motivazione sul punto, in quanto la Corte di appello non ha
giustificato il rifiuto di procedere alla rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale e ha affermato
la responsabilità dell’imputato con argomentazioni illogiche e sfornite di conferme probatorie.
Deduce che le versioni dell’agente Wind e dell’imputato divergono nettamente ed avrebbero
imposto l’espletamento di una perizia grafologica per eliminare dubbi sulla paternità della firma
apposta sul contratto; anche l’implicita conferma della decisione sul punto del giudice di primo
grado è comunque, censurabile perché fondata su una valutazione empirica, mentre invece, il
giudice di appello avrebbe dovuto spiegare le ragioni per le quali non vi sarebbero dubbi
sull’autenticità della firma e sulla credibilità delle dichiarazioni dell’agente Wind, palesemente
contraddittorie anche sulla data di sottoscrizione del contratto e smentite dalle fatture prodotte e
dalle dichiarazioni del padre dell’imputato, che la Corte di appello ha superato con deduzioni e
con una motivazione inadeguata.
Il ricorso è inammissibile per genericità, in quanto il ricorrente reitera censure già
formulate in appello, motivatamente e puntualmente disattese in sentenza.
Il mancato accoglimento della richiesta di rinnovazione istruttoria deve ritenersi
implicitamente giustificato dalla ritenuta superfluità dell’accertamento tecnico richiesto
dall’appellante. I giudici di merito hanno, infatti, sottolineato che dall’esame della proposta di
contratto in atti, allegata alla querela sporta dallo Staniscia, risultava la correzione della data da 9
settembre 2010 a 9 agosto 2010, sia nella prima che nella seconda pagina, mentre tale correzione
non figurava nella parte destra delle pagine, al di sopra della firma dell’imputato.
Con argomentazione non manifestamente illogica i giudici hanno ritenuto che tale
correzione fosse attribuibile all’agente della Wind, non avendo l’imputato interesse a retrodatare
il contratto; hanno evidenziato, peraltro, che inizialmente l’agente aveva riferito di aver stipulato
il contratto in data 8 agosto 2010 per nutrire dubbi solo a fronte dell’esibizione del documento e
del tempo trascorso dal fatto, ma non risultavano affatto smentite le dichiarazioni dell’agente
Wind, il quale aveva dichiarato di aver stipulato il contratto presso la sede dell’azienda
dell’imputato, il quale nell’occasione gli aveva fornito il documento di identità, riportato nel
contratto, ed aveva riconosciuto nella foto dello Staniscia colui che aveva sottoscritto il contratto.
Hanno inoltre, ritenuto irrilevante la documentazione prodotta dalla difesa, stante la breve
distanza intercorrente tra le città di Vasto e San Severo, tenuto anche conto delle argomentazioni
contenute sul punto nella sentenza di primo grado.

Alla declaratoria di inammissibilità dell’impugnazione consegue la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle
ammende, equitativamente determinata in euro tremila.

Il difensore di Staniscia Ferdinando ha proposto ricorso avverso la sentenza indicata in
epigrafe con la quale la Corte d’appello dell’Aquila, in accoglimento dell’appello del P.G., in
parziale riforma della sentenza emessa in data 16 gennaio 2015 dal Tribunale di Vasto, ha
rideterminato la pena in 1 anno e mesi 8 di reclusione per il reato di cui all’art. 367 cod. pen. e ha
revocato il beneficio della sospensione condizionale, concesso con sentenza del Tribunale di
Larino, irrevocabile il 2 ottobre 2010.

P. Q. M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso, il 8 marzo 2018
Il Presidente
Il consiglier stensore
Andrea Tr
Anna Cr’ uolo

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