Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 15626 del 08/03/2018


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 15626 Anno 2018
Presidente: TRONCI ANDREA
Relatore: CRISCUOLO ANNA

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
LEVANTESI ALBERTO nato il 05/05/1967 a FERMO

avverso la sentenza del 21/04/2016 della CORTE APPELLO di L’AQUILA
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere ANNA CRISCUOLO;

Data Udienza: 08/03/2018

R.G. 40764/2017
Motivi della decisione

Ne chiede l’annullamento per violazione dell’art. 392 cod. pen. e insussistenza del reato:
ricostruita la vicenda dell’affitto di un ramo di azienda di allevamento avicolo alla società San
Pietro, riferibile all’imputato, della crisi aziendale, che determinava la risoluzione stragiudiziale
del contratto, e dell’impegno del ricorrente per garantire l’alimentazione degli animali, sì deduce
che la rimozione del lucchetto di un solo capannone per consentire al proprio operaio di accudire
gli animali per ottimizzare la produzione e pagare i lavoratori non integra il reato contestato, non
essendo riscontrabile l’esercizio di un preteso diritto da parte del ricorrente, che non
rappresentava la società, spettante alla moglie, e che si limitò a consegnare ad un operaio la
chiave del capannone, prontamente restituita alla parte civile, cosicché la ritenzione del
capannone fu di durata limitata ed inefficace per la finalità ritenuta in sentenza.
Il ricorso è inammissibile per genericità, in quanto il ricorrente reitera il motivo di
appello, motivatamente disatteso dalla Corte territoriale, e propone una ricostruzione alternativa
della vicenda con argomentazioni in fatto, ritenuta più plausibile dì quella contenuta in sentenza,
finendo per richiedere una rilettura della vicenda, non consentita in questa sede.
I giudici di merito hanno ricostruito in modo conforme la vicenda contrattuale, il ruolo di
amministratore di fatto della società San Pietro del ricorrente e la condotta tenuta, contrastante
con gli impegni, personalmente assunti nel corso della riunione, tenutasi presso la Prefettura di
Chieti, e con la risoluzione del contratto dì affitto, firmata dalla moglie, che prevedeva la
riconsegna dell’azienda alla Avidel snc, correttamente ravvisando nella sostituzione della
serratura di un capannone, nella consapevolezza del dissenso della locatrice, il reato di ragion
fattasi, trattandosi di condotta sostitutiva dell’accertamento giudiziale dell’avvenuta risoluzione
del contratto e del titolare dei diritti sull’allevamento.
Alla declaratoria di inammissibilità dell’impugnazione consegue la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle
ammende, equitativamente determinata in euro tremila.
P. Q. M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso, il 8 marzo 2018
Il consigliere fikensore
Anna Cri olo

Il Presidente
Andrea T nei

Il difensore di Levantesi Alberto ha proposto ricorso avverso la sentenza indicata in
epigrafe con la quale la Corte d’appello dell’Aquila ha confermato la sentenza emessa in data 28
giugno 2013 dal Tribunale di Lanciano- sezione distaccata di Atessa-, che aveva condannato
l’imputato alla pena di 500 euro di multa per il reato di cui all’art. 392 cod. pen. in danno della
Avidel snc.

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