Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 15624 del 08/03/2018


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 15624 Anno 2018
Presidente: TRONCI ANDREA
Relatore: CRISCUOLO ANNA

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
POMANTE GUERINO nato il 08/01/1975 a PESCARA

avverso la sentenza del 02/10/2015 della CORTE APPELLO di L’AQUILA
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere ANNA CRISCUOLO;

Data Udienza: 08/03/2018

R.G. 40752/2017
Motivi della decisione

Ne chiede l’annullamento per: 1) erronea applicazione dell’art. 337 cod. pen., in quanto la
condotta dell’imputato aveva solo ritardato, ma non impedito l’attività degli agenti di polizia
municipale; 2) mancanza o manifesta illogicità della motivazione in relazione agli artt. 62 bis e
132,133 cod. pen., in quanto il giudice di appello si è limitato a richiamare per relationem la
sentenza di primo grado per negare le attenuanti generiche, senza valutare il comportamento
processuale dell’imputato, recatosi in caserma e dimostrando resipiscenza.
Il ricorso è inammissibile per genericità e manifesta infondatezza, in quanto ripropone i
motivi di appello, senza confrontarsi con le argomentazioni giuridicamente corrette, utilizzate dai
giudici di appello per disattenderli.
Facendo corretta applicazione dei principi affermati da questa Corte, secondo i quali
perché sia integrato il delitto di cui all’art. 337 cod. pen. non è necessario che sia impedita, in
concreto, la libertà di azione del pubblico ufficiale, essendo sufficiente che si usi violenza o
minaccia per opporsi al compimento di un atto di ufficio o di servizio, indipendentemente
dall’esito positivo o negativo di tale azione e dall’effettivo verificarsi di un ostacolo al
compimento degli atti predetti (Sez. 6, n. 46743 del 06/11/2013, Ezzamouri, Rv. 257512), i
giudici di appello hanno ritenuto integrato il reato di resistenza, evidenziando che la condotta
oppositiva dell’imputato aveva impedito agli operanti di compiere l’attività di ufficio in corso, in
quanto dovettero rinunciare a rimuovere i ciclomotori privi di copertura assicurativa e pertanto,
da sequestrare, tanto da dover richiedere l’intervento di altra pattuglia.
Inammissibile per genericità è il secondo motivo, avendo i giudici dato atto che la pena
era stata fissata nel minimo edittale e giustificato il diniego delle attenuanti generiche in
mancanza di elementi positivi valutabili a favore dell’imputato.
Alla declaratoria di inammissibilità dell’impugnazione consegue la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle
ammende, equitativamente determinata in euro tremila.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso, il 8 marzo 2018
Il consigliere tensore
Anna Cris&iolo

Il Presiden..te_._
Andrea Ti ci
.

Il difensore di Pomante Guerino ha proposto ricorso avverso la sentenza indicata in
epigrafe con la quale la Corte d’appello dell’Aquila ha confermato la sentenza emessa in data 20
ottobre 2014 dal Tribunale di Pescara, che aveva condannato l’imputato alla pena di mesi 6 di
reclusione per il reato di resistenza a pubblico ufficiale.

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