Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 15623 del 08/03/2018


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 15623 Anno 2018
Presidente: TRONCI ANDREA
Relatore: CRISCUOLO ANNA

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
DI GIUNTA DANIELE nato il 29/11/1988 a CASERTA

avverso la sentenza del 16/05/2016 della CORTE APPELLO di L’AQUILA
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere ANNA CRISCUOLO;

Data Udienza: 08/03/2018

R.G. 40736/2017

Il difensore di Di Giunta Daniele ha proposto ricorso avverso la sentenza indicata in
epigrafe con la quale la Corte d’appello dell’Aquila, in parziale riforma della sentenza emessa in
data 4 luglio 2013 dal Tribunale di Teramo – Sezione distaccata di Giulianova-, ha sostituito la
pena detentiva di mesi 4 di reclusione, inflitta per il reato di oltraggio a pubblico ufficiale, con la
corrispondente pena pecuniaria di 3 mila euro di multa, confermando nel resto la sentenza
appellata.
Ne chiede l’annullamento per: 1) violazione degli artt. 192 e 530 cod. proc. pen. e 341 bis
cod. pen. e vizio di motivazione, in quanto la decisione si fonda sulla sola testimonianza di uno
dei due carabinieri, insultati dal ricorrente, senza motivare in ordine alla necessaria presenza di
più persone ed alla percezione delle offese da parte di terzi; si deduce che la necessità della
presenza di più persone elimina il rischio che il pubblico ufficiale costituisca l’unica fonte di
prova del reato, ma la sentenza genericamente fa riferimento alla presenza di diversi passanti,
risultante dalla deposizione della persona offesa; manca la disamina delle espressioni
pronunciate dal ricorrente al fine di valutarne l’effettiva capacità lesiva dell’onore e del prestigio
degli operanti, specie alla luce del più recente orientamento giurisprudenziale e della giovane età
dell’imputato all’epoca del fatto, potendo ritenersi che le espressioni benché colorite, non sono
ingiuriose o oltraggiose; 2) violazione degli artt. 132 e 133 cod. pen. e vizio di motivazione in
relazione al trattamento sanzionatorio, immotivatamente non contenuto nei minimi edittali.

Il ricorso è inammissibile per genericità e manifesta infondatezza.
Il ricorrente si limita a reiterare i motivi di appello senza confrontarsi con le
argomentazioni logiche e giuridicamente corrette, utilizzate dai giudici di appello per
disattendere la prospettazione difensiva.
In primo luogo, è erronea l’interpretazione proposta nel ricorso relativamente alla
presenza di più persone richiesta dalla norma incriminatrice quale elemento integrante della
fattispecie, in quanto requisito che accentua la carica lesiva della condotta offensiva
dell’imputato. Pertanto, del tutto correttamente la presenza di più persone è stata desunta dalle
dichiarazioni di uno degli operanti, vittima dell’aggressione verbale del ricorrente, e dalla
circostanza che il fatto avvenne sulla pubblica via; altrettanto correttamente è stata ritenuta
irrilevante la mancata identificazione dei presenti e sufficiente la potenziale percezione delle
offese per ritenere integrato il reato.
Ribadito, infatti, che, ai fini della configurabilità del reato di oltraggio di cui all’art. 341bis cod. pen., è sufficiente che le espressioni offensive rivolte al pubblico ufficiale possano
essere udite dai presenti, poiché già questa potenzialità costituisce un aggravio psicologico che
può compromettere la sua prestazione, disturbandolo mentre compie un atto del suo ufficio,
facendogli avvertire condizioni avverse, per lui e per la P.A. di cui fa parte, e ulteriori rispetto a
quelle ordinarie (v. da ultimo Sez. 6, n. 19010 del 28/03/2017, Trombetta, Rv. 269828), il
necessario requisito della pubblicità postula imprescindibilmente che le condizioni di tempo e di
luogo delineino una “concreta possibilità”, che le frasi oltraggiose siano udite da soggetti terzi
rispetto ai pubblici ufficiali attinti dalle offese.
Rilevato, inoltre, che le espressioni dispregiative e minatorie pronunciate dall’imputato
sono state ritenute oggettivamente lesive dell’onore e del prestigio dei pubblici ufficiali e non
solo irrispettose, volgari o colorite, risulta correttamente respinta la prospettazione difensiva sul
punto.
Inammissibile per genericità è il secondo motivo, avendo i giudici giustificato lo
scostamento dal minimo edittale in ragione delle modalità del fatto e della condotta

Motivi della decisione

dell’imputato, che, pur avendo tenuto una condotta di guida pericolosa, aveva reagito al legittimo
intervento dei militari ingiuriandoli e minacciandoli.
Alla declaratoria di inammissibilità dell’impugnazione consegue la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle
ammende, equitativamente determinata in euro tremila.
P. Q. M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso, il 8 marzo 2018

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