Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 15622 del 08/03/2018


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 15622 Anno 2018
Presidente: TRONCI ANDREA
Relatore: CRISCUOLO ANNA

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
DE ROSA FERDINANDO nato il 11/06/1985 a FIRENZE

avverso la sentenza del 28/04/2016 della CORTE APPELLO di L’AQUILA
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere ANNA CRISCUOLO;

Data Udienza: 08/03/2018

R.G. 40733/2017
Motivi della decisione

Ne chiede l’annullamento per mancanza o manifesta illogicità della motivazione in ordine
al diniego delle attenuanti generiche, fondato solo sui plurimi precedenti dell’imputato e
trascurando la giovane età, le problematiche familiari ed individuali dell’imputato nonché
l’opzione per il rito.
Il ricorso è inammissibile per genericità e manifesta infondatezza.
Contrariamente all’assunto del ricorrente, la Corte di appello ha giustificato il diniego
delle attenuanti generiche, attribuendo valore assorbente e preponderante ai plurimi precedenti
dell’imputato per reati anche gravi, tra i quali uno specifico, nonostante la giovane età.
La motivazione è esaustiva ed in linea con l’orientamento di questa Corte, secondo il
quale il riferimento ai precedenti penali, quali elementi di preponderante rilevanza, ostativi alla
concessione delle attenuanti, soddisfa l’obbligo di motivazione, in quanto risulta in tal modo
formulato, sia pure implicitamente, un giudizio di disvalore sulla personalità dell’imputato (Sez.
2, n. 3896 del 20/01/2016, De Cotiis, Rv. 265826).
Alla declaratoria di inammissibilità dell’impugnazione consegue la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle
ammende, equitativamente determinata in euro tremila.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso, il 8 marzo 2018
Il consigliere
nsore
Anna Cri olo

Il Presidente
Andrea T nei

Il difensore di De Rosa Ferdinando ha proposto ricorso avverso la sentenza indicata in
epigrafe con la quale la Corte d’appello dell’Aquila ha confermato la sentenza emessa all’esito di
giudizio abbreviato in data 26 giugno 2015 dal Tribunale di Vasto, che aveva condannato
l’imputato alla pena di 1 anno di reclusione per il reato di evasione con la diminuente di rito.

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