Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 15620 del 08/03/2018
Penale Ord. Sez. 7 Num. 15620 Anno 2018
Presidente: TRONCI ANDREA
Relatore: CRISCUOLO ANNA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
SPINELLI UMBERTO nato il 11/02/1951 a FOSSACESIA
avverso la sentenza del 05/10/2015 della CORTE APPELLO di L’AQUILA
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere ANNA CRISCUOLO;
Data Udienza: 08/03/2018
R.G. 40713/2017
Motivi della decisione
Ne chiede l’annullamento per erronea applicazione di legge e carenza di motivazione, in
quanto la Corte di appello con motivazione sbrigativa ha respinto la tesi difensiva di
insussistenza del reato per essere stato l’imputato trovato in un’area privata, attigua alla casa di
abitazione, ad uso esclusivo dello Spinelli, e senza soluzione spaziale tra l’abitazione ed il cortile
attiguo; inoltre difettava il dolo, non avendo l’imputato inteso allontanarsi perché trattenutosi
all’interno di area di sua pertinenza.
Il ricorso è inammissibile per genericità e manifesta infondatezza.
Il ricorrente reitera pedissequamente il motivo di appello, disatteso dalla Corte territoriale
con motivazione precisa, relativa allo stato dei luoghi, e dunque, con accertamento in fatto non
contestabile in questa sede.
I giudici hanno, infatti, chiarito che la prospettazione difensiva contrastava con quanto
riferito dal teste di p.g., il quale aveva dichiarato che il ricorrente non fu trovato presso
l’abitazione in occasione del controllo e solo dopo 5 minuti fu visto provenire dal lato opposto
rispetto all’abitazione, da dietro un cespuglio, confinante con via Fonte Romana: pertanto,
risultava oggettivamente smentito l’assunto difensivo circa la presenza dello Spinelli in una
baracca in legno, attigua all’abitazione.
Alla declaratoria di inammissibilità dell’impugnazione consegue la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle
ammende, equitativamente determinata in euro tremila.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso, il 8 marzo 2018
Il difensore di Spinelli Umberto ha proposto ricorso avverso la sentenza indicata in
epigrafe con la quale la Corte d’appello dell’Aquila ha confermato la sentenza emessa in data 11
luglio 2012 dal Tribunale di Pescara, che aveva condannato l’imputato alla pena di mesi 8 di
reclusione per il reato di evasione.