Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 1562 del 20/11/2012


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 1562 Anno 2013
Presidente: SIOTTO MARIA CRISTINA
Relatore: CAVALLO ALDO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
1) FASCETTO NATALE SALVATORE N. IL 25/12/1970
avverso l’ordinanza n. 4106/2011 GIUD. SORVEGLIANZA di
CUNEO, del 13/12/2011
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ALDO CAVALLO;

Data Udienza: 20/11/2012

Ritenuto in fatto
1. Con ordinanza del 13 dicembre 2011 il Magistrato di sorveglianza di
Cuneo rigettava II reclamo proposto da Fascetto Natale avverso la
decisione del Consiglio di disciplina della Casa di Reclusione di Saluzzo in
data 21 giugno 2011 che, in relazione al rapporto disciplinare in data 2
giugno 2011, aveva provveduto all’applicazione della sanzione
dell’esclusione dalle attività ricreative e sportive per dieci giorni.

che la contestazione dell’addebito era stata effettuata il 12 giugno 2011,
nel rispetto del termine di dieci giorni, essendo stato il rapporto redatto il
2 giugno 2011 e che anche la decisione disciplinare era stata assunta (il
21 giugno 2011) nel rispetto del termine di dieci giorni dalla
contestazione.

2. Avverso il citato provvedimento ha proposto ricorso per cassazione
personalmente il Fascetto, il quale richiede l’annullamento della sanzione
disciplinare emessa nel suoi confronti, per violazione dell’art. 81 comma 4,
d.P.R. n.230/2000, affermando che il rapporto disciplinare gli sarebbe
stato contestato il 10 giugno 2011 e non già il 12 giugno 2011 (una
domenica, e che il Consiglio di disciplina aveva deliberato l’applicazione
della sanzione solo il 21 giugno 2011, in violazione quindi del termine
perentorio.

Considerato In diritto
1. L’impugnazione proposta dal ricorrente è inammissibile, in quanto
basata su motivi non consentiti nel giudizio di legittimità e comunque
manifestamente infondati.
Ribadito preliminarmente che l’ambito del controllo demandato ai
magistrato di sorveglianza In sede di decisione sul reclamo avverso
l’irrogazione di una sanzione disciplinare è stato definito nella
giurisprudenza di questa Corte precisando che il compito di detto
magistrato è circoscritto alla verifica dell’osservanza delle norme
riguardanti l’esercizio del potere disciplinare, la costituzione e la
competenza dell’organo disciplinare, la contestazione degli addebiti e la
facoltà di discolpa (Cass., Sez. 1^, 28 aprile 1997, Imp. Bucinca, rv.
207679), va evidenziato che le deduzioni svolte nel ricorso relativamente
all’asserita tardività della decisione disciplinare rispetto alla
contestazione dell’addebito, si risolvono, così come formulate, in

Il Magistrato di sorveglianza osservava, a ragione della decisione assunta,

affermazioni unilaterali del detenuto, prive di qualsiasi riscontro e
verificabilità.

2. All’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali e – non ricorrendo ipotesi di esonero al versamento di una somma alla cassa delle ammende, congruamente
determinabile in C 1000,00, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen..

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e al versamento della somma di C 1000,00 alla
Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 20 novembre 2012.

P.Q.M.

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