Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 15619 del 08/03/2018


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 7 Num. 15619 Anno 2018
Presidente: TRONCI ANDREA
Relatore: CRISCUOLO ANNA

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
MAIORANO LUCA nato il 10/05/1982 a AVEZZANO

avverso la sentenza del 11/04/2016 della CORTE APPELLO di L’AQUILA
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere ANNA CRISCUOLO;

Data Udienza: 08/03/2018

R.G. 40710/2017
Motivi della decisione

Ne chiede l’annullamento per: 1) erronea applicazione degli art. 88 e 89 cod. pen. e
mancanza di motivazione, in quanto la Corte di appello, pur dando atto che all’epoca del fatto,
l’imputato era affetto da depressione con effetti psicotici, senza motivazione ha escluso che detta
patologia potesse aver escluso o ridotto la capacità di intendere e di volere dell’imputato né ha
ritenuto di acquisire una perizia psichiatrica effettuata in altro giudizio; 2) erronea applicazione
dell’art. 129 cod. proc. pen. e mancanza di motivazione, risultando dagli atti che l’imputato aveva
comunicato alla presidente della comunità ed ai collaboratori della stessa l’intenzione di tornare a
casa, fornendo in tal modo elementi per consentire il proprio controllo, tant’è che fu rintracciato
dai CC appena 15 minuti dopo l’allontanamento dalla struttura; 3) mancanza e manifesta
illogicità della motivazione in quanto la Corte di appello, pur avendo riconosciuto le attenuanti
generiche per la ridotta entità del fatto, ha comunque, ritenuto di applicare l’aumento per la
recidiva facoltativa senza spiegare le ragioni del mancato giudizio di prevalenza delle attenuanti
sulla recidiva.
Il ricorso è inammissibile per genericità e manifesta infondatezza.
Il ricorrente reitera i motivi di appello, articolando argomenti in fatto e censure già
disattese dalla Corte di appello con motivazione congrua e non manifestamente illogica.
Risulta, infatti, giustificata la mancata acquisizione di una perizia psichiatrica disposta in
altro procedimento, avendo la Corte dato atto della presenza di documentazione in atti e delle
dichiarazioni rese dall’imputato nel corso dell’interrogatorio, dalle quali non emergeva,
contrariamente alla prospettazione difensiva, alcuna seria e grave condizione psicopatologica,
idonea ad escludere la capacità di intendere e di volere dell’imputato al momento del fatto o a
farla ritenere scemata, atteso che in quel periodo l’imputato era affetto da depressione con aspetti
psicotici.
Considerato che il giudizio si è svolto con le forme del rito abbreviato, dunque, allo stato
degli atti e che la depressione non rientra tra le infermità mentali né vi rientrano le cosiddette
“abnormità psichiche”, come nevrosi d’ansia o reazioni a “corto circuito”, che hanno natura
transitoria e non sono indicative di uno stato morboso, inteso come ragionevole alterazione della
capacità di intendere e di volere, sicché non in grado di incidere sull’imputabilità del soggetto
che ne è portatore (Sez. 1, n. 23295 del 16/04/2014, Rv. 262133), la valutazione dei giudici di
merito risulta corretta.
Manifestamente infondato è il secondo motivo, in quanto i giudici di appello hanno
correttamente escluso la valenza assolutoria della circostanza dedotta nel ricorso, risultando
oggettivo ed incontestabile l’allontanamento dal luogo di detenzione senza la preventiva
autorizzazione dell’autorità giudiziaria procedente (e non dei responsabili o degli operatori della
comunità).
Del tutto infondato è anche l’ultimo motivo, avuto riguardo alla genericità del motivo di
appello formulato in relazione al trattamento sanzionatorio, ritenuto eccessivo ed effettivamente
ridimensionato dalla Corte di appello previo riconoscimento di attenuanti generiche, ritenute
equivalenti alla recidiva, in ragione delle modalità del fatto e delle condizioni personali
dell’imputato.

Il difensore di Maiorano Luca ha proposto ricorso avverso la sentenza indicata in
epigrafe con la quale la Corte d’appello dell’Aquila , in parziale riforma della sentenza emessa
all’esito di giudizio abbreviato, in data 13 dicembre 2013 dal Tribunale di Pescara, ha
riconosciuto all’imputato attenuanti generiche equivalenti alla recidiva contestata e per l’effetto
ha rideterminato la pena in mesi 8 di reclusione per il reato di evasione.

Alla declaratoria di inammissibilità dell’impugnazione consegue la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle
ammende, equitativamente determinata in euro tremila.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso, il 8 marzo 2018
Il Presidente
Andrea Tr

Il consigliere estens
Anna Criscuolo

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA