Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 15618 del 08/03/2018


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 15618 Anno 2018
Presidente: TRONCI ANDREA
Relatore: CRISCUOLO ANNA

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
PANICO MATTIA nato il 17/05/1988 a GALATINA

avverso la sentenza del 29/06/2017 del TRIBUNALE di LECCE
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere ANNA CRISCUOLO;

Data Udienza: 08/03/2018

R.G. 40677/2017
Motivi della decisione

Ne chiede l’annullamento per erronea applicazione degli art. 62 bis cod. pen. e 129 cod.
proc. pen., in quanto il giudice non ha motivato né specificato gli elementi dai quali ha tratto il
convincimento della responsabilità dell’imputato, non si accenna al reale pentimento né al
riconoscimento delle attenuanti generiche, con riferimento alla personalità del reo o alla condotta
globalmente considerata per adeguare la pena al fatto.
Il ricorso è inammissibile per genericità e manifesta infondatezza.
Precisato che in tema di patteggiamento il ricorso per cassazione è proponibile solo nel
caso di pena illegale o per questioni inerenti all’applicazione delle cause di non punibilità di cui
all’art. 129, comma primo, cod. proc. pen., è inammissibile, per genericità, l’impugnazione nella
quale sia stata lamentata la mancata verifica o comunque l’omessa motivazione in ordine alla
sussistenza di cause di non punibilità, ove la censura non sia accompagnata dalla indicazione
specifica delle ragioni, che avrebbero dovuto imporre al giudice l’assoluzione o il
proscioglimento ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 250 del 30/12/2014, dep. 2015,
Barzi, Rv. 261802).
Nel caso di specie non risultano in alcun modo specificate le evidenze, che avrebbero
potuto condurre al proscioglimento dell’imputato, a fronte di una motivazione che ne esclude la
sussistenza in base alle risultanze, puntualmente indicate, del verbale di arresto, delle modalità
della condotta e dell’ammissione dell’imputato in sede di convalida dell’arresto.
Rilevato, peraltro, che con il ricorso avverso la sentenza di patteggiamento non è
consentito censurare il mancato riconoscimento di attenuanti generiche non richieste nella
proposta di pena concordata né dolersi della mancata verifica della congruità della pena, in
quanto il giudice è tenuto unicamente a controllare la correttezza giuridica del patto e la
congruità della pena richiesta e applicarla, il ricorso risulta inammissibile.
Alla declaratoria di inammissibilità dell’impugnazione consegue la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle
ammende, equitativamente determinata in euro tremila.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso, il 8 marzo 2018

Panico Mattia ha proposto ricorso avverso la sentenza indicata in epigrafe con la quale il
Tribunale di Lecce gli ha applicato la pena nella misura concordata di mesi 10 di reclusione per
il reato di evasione, applicato l’aumento per la recidiva reiterata infraquinquennale contestata.

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