Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 15617 del 08/03/2018


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 15617 Anno 2018
Presidente: TRONCI ANDREA
Relatore: CRISCUOLO ANNA

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
CURO CUETO NOEMI CINDY nato H 21/11/1985

avverso la sentenza del 13/12/2016 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere ANNA CRISCUOLO;

Data Udienza: 08/03/2018

R.G. 40597/2017
Motivi della decisione

Ne chiede l’annullamento per erronea applicazione dell’art. 99 cod. pen., in quanto la
Corte di appello ha ritenuto sussistente la recidiva in base alla mera reiterazione degli illeciti,
trascurando che la recidiva è circostanza aggravante facoltativa, che il giudice può escludere se
la ricaduta nel reato non sia sintomatica di una maggiore pericolosità e colpevolezza dell’agente:
nel caso di specie i giudici si sono limitati a desumere la pericolosità dell’imputata dalla
ammissione dei fatti, mentre l’imputata ha subito ammesso l’errore, dovuto al protratto periodo di
detenzione domiciliare, e l’unico precedente nel quinquennio è per un furto tentato del dicembre
2010; inoltre, l’ammissione dell’addebito poteva essere considerata un’attenuante equivalente alla
recidiva contestata.
Il ricorso è inammissibile per genericità e manifesta infondatezza, in quanto ripropone
censure già formulate con l’atto di appello, motivatamente disattese e giustificate.
I giudici di merito hanno, infatti, ritenuto sussistente la recidiva e giustificato il relativo
inasprimento sanzionatorio in ragione della pericolosità dell’imputata, risultante dalle precedenti
condanne specifiche per trasgressioni alle prescrizioni delle misure cautelari applicatele, così
dimostrando di essere soggetto inaffidabile ed immeritevole dell’attenuazione delle misure
cautelari, che ha continuato ad eludere, frustrandone l’efficacia.
Parimenti giustificato, alla luce dei precedenti specifici, è la valutazione di prevalenza
degli stessi rispetto all’ammissione dell’addebito.
Alla declaratoria di inammissibilità dell’impugnazione consegue la condanna della
ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle
ammende, equitativamente determinata in euro tremila.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso, il 8 marzo 2018
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Il difensore di Curo Cueto Noemi Cindy ha proposto ricorso avverso la sentenza
indicata in epigrafe con la quale la Corte di appello di Firenze ha confermato la sentenza emessa
11 1 luglio 2014 dal Tribunale di Firenze, che aveva condannato l’imputata alla pena di 1 anno,
mesi 3 e giorni 10 di reclusione per il reato di evasione, applicato l’aumento per la recidiva
reiterata infraquinquennale contestata.

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