Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 15616 del 08/03/2018


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 15616 Anno 2018
Presidente: TRONCI ANDREA
Relatore: CRISCUOLO ANNA

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
DE FILIPPIS LEONARDO nato il 08/02/1988 a BARI

avverso la sentenza del 22/05/2015 del TRIBUNALE di BARI
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere ANNA CRISCUOLO;

Data Udienza: 08/03/2018

R.G. 40597/2017
Motivi della decisione

Ne chiede l’annullamento per violazione di legge e mancanza di motivazione, essendosi il
giudice limitato a recepire l’accordo intervenuto tra le parti, senza assolvere al dovere di
controllo impostogli sulla correttezza della qualificazione giuridica, sul corretto bilanciamento
delle circostanze e sulla congruità della pena, in particolare, limitandosi ad una mera valutazione
dei precedenti penali senza ulteriori approfondimenti.
Il ricorso è inammissibile per genericità e manifesta infondatezza.
Precisato che in tema di patteggiamento il ricorso per cassazione è proponibile solo nel
caso di pena illegale o per questioni inerenti all’applicazione delle cause di non punibilità di cui
all’art. 129, comma primo, cod. proc. pen. ed escluso che nel caso di specie sussistano tali vizi,
non è consentito dedurre il difetto di motivazione sulla qualificazione giuridica del fatto o sulla
congruità della pena, in quanto, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, l’obbligo
della motivazione della sentenza non può non essere conformato alla particolare natura giuridica
della sentenza di patteggiamento, cosicché la motivazione può ben essere sintetica ed a struttura
enunciativa né l’imputato può avere interesse a lamentare tale motivazione semplificata,
censurandola come insufficiente e sollecitandone una più analitica, dal momento che la
statuizione del giudice coincide esattamente con la volontà pattizia del giudicabile.
Alla declaratoria di inammissibilità dell’impugnazione consegue la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle
ammende, equitativamente determinata in euro tremila.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso, il 8 marzo 2018

De Filippis Leonardo ha proposto ricorso avverso la sentenza indicata in epigrafe con la
quale il Tribunale di Bari gli ha applicato la pena nella misura concordata di mesi 8 di
reclusione per il reato di evasione, riconosciute attenuanti generiche equivalenti alla recidiva
contestata e con la riduzione per il rito.

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