Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 15614 del 08/03/2018


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 15614 Anno 2018
Presidente: TRONCI ANDREA
Relatore: CRISCUOLO ANNA

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
KHALFALLAH MOHAMED nato il 14/10/1979

avverso la sentenza del 20/07/2017 del TRIBUNALE di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere ANNA CRISCUOLO;

Data Udienza: 08/03/2018

R.G. 40547/2017
Motivi della decisione

Ne chiede l’annullamento per erronea applicazione della legge penale con riferimento
agli artt. 43-337 cod. pen., in quanto non risulta dimostrata la sussistenza dell’elemento
soggettivo del reato, emergendo dagli atti che l’imputato non aveva intenzione di usare violenza
o minaccia nei confronti degli operanti, non essendo a tal fine sufficiente il dimenarsi e
divincolarsi dalla presa degli agenti.
Il ricorso è inammissibile per genericità e manifesta infondatezza.
Precisato che l’applicazione della pena su richiesta delle parti è un rito alternativo in virtù
del quale l’imputato ed il pubblico ministero si accordano sulla qualificazione giuridica della
condotta contestata, sulla concorrenza di circostanze, sulla comparazione fra le stesse e sull’entità
della pena, mentre il giudice ha il potere ed il dovere di controllare la correttezza giuridica del
patto e la congruità della pena richiesta e di applicarla, dopo aver accertato che non emerga in
modo evidente una delle cause di non punibilità previste dall’art. 129 cod. proc. pen., ne
consegue che, una volta ottenuta l’applicazione di una determinata pena ai sensi dell’art. 444 cod.
proc. pen., l’imputato non può rimettere in discussione profili oggettivi o soggettivi della
fattispecie perché essi sono coperti dal patteggiamento (Sez. 4, n. 43874 del 06/10/2016,
Chimenti, Rv. 267926).
Rilevato che in presenza di una richiesta di pena patteggiata proveniente dallo stesso
ricorrente, tale da presuppone rinuncia implicita a questioni sulla colpevolezza e sugli elementi
circostanziali del reato, il giudice di merito ha escluso l’evidenza della non colpevolezza
dell’imputato sulla base delle risultanze processuali, puntualmente indicate in sentenza, il ricorso
risulta inammissibile.
Alla declaratoria di inammissibilità dell’impugnazione consegue la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle
ammende, equitativamente determinata in euro tremila.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso, il 8 marzo 2018
Il consigliere est sore
Anna Crisci,

Il Presidente
Andrea onci

Il difensore di Khalfallah Mohamed ha proposto ricorso avverso la sentenza indicata in
epigrafe con la quale il Tribunale di Bologna ha applicato all’imputato la pena nella misura
concordata di mesi 10 di reclusione per il reato di resistenza a pubblico ufficiale, tenuto conto
della recidiva contestata e con la riduzione per il rito.

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