Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 15612 del 08/03/2018


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 15612 Anno 2018
Presidente: TRONCI ANDREA
Relatore: CRISCUOLO ANNA

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
CANNATA’ MARCO nato il 05/08/1963 a GENOVA

avverso la sentenza del 04/08/2016 del TRIBUNALE di GENOVA
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere ANNA CRISCUOLO;

Data Udienza: 08/03/2018

RG. 40503/2017
Motivi della decisione
Il difensore di Cannatà Marco ha proposto ricorso avverso la sentenza indicata in
epigrafe con la quale il Tribunale di Genova ha applicato all’imputato la pena nella misura
concordata di mesi 10 di reclusione per il reato di evasione.

Il ricorso è inammissibile per genericità.
In tema di patteggiamento il ricorso per cassazione è proponibile solo nel caso di pena
illegale o per questioni inerenti all’applicazione delle cause di non punibilità di cui all’art. 129,
comma primo, cod. proc. pen., ma è inammissibile, per genericità, l’impugnazione nella quale sia
stata lamentata la mancata verifica o comunque l’omessa motivazione in ordine alla sussistenza
di cause di non punibilità, ove la censura non sia accompagnata dalla indicazione specifica delle
ragioni, che avrebbero dovuto imporre al giudice l’assoluzione o il proscioglimento ai sensi
dell’art. 129 cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 250 del 30/12/2014, dep. 2015, Barzi, Rv. 261802).
Nel caso di specie non risultano in alcun modo specificate le evidenze, che avrebbero
potuto condurre al proscioglimento dell’imputato, a fronte di una motivazione che ne esclude la
sussistenza in base alle risultanze, puntualmente indicate del verbale di arresto e di perquisizione.
Né è consentito il motivo relativo all’omessa motivazione sull’entità della pena applicata,
a meno che non si versi in ipotesi di pena illegale (Sez. 3, n. 10286 del 13/02/2013, Matteliano,
Rv. 254980), non ricorrente nella fattispecie.
Alla declaratoria di inammissibilità dell’impugnazione consegue la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle
ammende, equitativamente determinata in euro tremila.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso, il 8 marzo 2018
Il consigliere eZpnsore
Anna Cris olo

Il President
Andrea T

Ne chiede l’annullamento per mancanza di motivazione, non avendo il giudice effettuato
le dovute verifiche per valutare l’esistenza di cause di proscioglimento e dare conto dell’esercizio
del potere discrezionale individuato dall’art. 133 cod. pen.

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