Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 15611 del 08/03/2018


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 15611 Anno 2018
Presidente: TRONCI ANDREA
Relatore: CRISCUOLO ANNA

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
HUDISTEANU MINAI nato il 31/10/1989 a BOTOSANI( ROMANIA)

avverso la sentenza del 20/02/2017 della CORTE APPELLO di VENEZIA
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere ANNA CRISCUOLO;

Data Udienza: 08/03/2018

R.G. 40490/2017
Motivi della decisione

Ne chiede l’annullamento per erronea applicazione dell’art. 337 cod. pen., in quanto la
Corte di appello ha trascurato che le minacce proferite non erano in alcun modo idonee ad
impedire lo svolgimento dell’atto di ufficio, trattandosi di minacce indeterminate e irrealizzabili;
anche la reazione autolesiva non poteva integrare il delitto di resistenza né turbare l’esercizio
della funzione, mancando nella condotta il dolo specifico.
Il ricorso è inammissibile per genericità, in quanto il ricorrente ripropone le stesse
censure già formulate in appello, senza confrontarsi con la motivazione della sentenza
impugnata, che dà conto dell’opposizione immediata, ripetuta e continua dell’imputato, privo di
documenti e determinato a sottrarsi al controllo, sia rifiutando di salire nell’autovettura di
servizio e tentando la fuga, dopo aver dato una spinta ad un assistente, sia minacciando
ritorsioni, sia procurandosi lesioni, così dimostrando la ferma intenzione di ostacolare ed
impedire il compimento dell’atto di ufficio.
Alla declaratoria di inammissibilità dell’impugnazione consegue la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle
ammende, equitativamente determinata in euro tremila.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso, il 8 marzo 2018

Hudisteanu Mihai ha proposto ricorso avverso la sentenza indicata in epigrafe con la
quale la Corte di appello di Venezia ha confermato la sentenza emessa il 10 marzo 2015 dal
Tribunale di Padova, che lo aveva condannato alla pena di mesi 6 di reclusione per il reato di
resistenza a pubblico ufficiale.

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