Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 15609 del 08/03/2018


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 15609 Anno 2018
Presidente: TRONCI ANDREA
Relatore: CRISCUOLO ANNA

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
MONTAGNER GIANNI nato il 05/10/1966 a SAN DONA’ DI PIAVE

avverso la sentenza del 27/03/2017 della CORTE APPELLO di VENEZIA
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere ANNA CRISCUOLO;

Data Udienza: 08/03/2018

R.G. 40473/2017
Motivi della decisione

Ne chiede l’annullamento per: 1) erronea applicazione dell’art. 337 cod. pen., in quanto la
Corte di appello ha ritenuto sussistente il reato di resistenza in forza di un’erronea interpretazione
dell’elemento temporale richiesto dalla norma, dilatando il concetto di attualità della condotta:
mancherebbe la contestualità tra la resistenza e l’atto del pubblico ufficiale e l’elemento oggettivo
del reato, poiché nel momento in cui l’imputato si opponeva all’attività del pubblico ufficiale
questi aveva già annotato il numero di targa per elevare la contravvenzione, cosicché il
comportamento non poteva ostacolare la compilazione del verbale, mera formalizzazione
successiva della violazione rilevata; 2) mancanza di motivazione sull’idoneità della condotta
dell’imputato a limitare la volontà del p.u. per essersi la Corte di appello limitata a riportare una
sintetica ricostruzione del fatto senza motivare sulla capacità coercitiva del comportamento
dell’imputato, censurata nell’atto di appello.
Il ricorso è inammissibile per genericità, in quanto il ricorrente ripropone le censure
formulate in appello, senza confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata, che,
contrariamente all’assunto difensivo, nel ricostruire puntualmente il fatto ha dato atto della
contestualità della reazione oppositiva, verbale e fisica dell’imputato, che rifiutò di esibire i
documenti richiestigli per la contestazione immediata della violazione accertata.
In realtà, il ricorso propone una lettura alternativa della vicenda, segmentando l’accaduto
e trascurando che, dopo aver spostato l’autovettura parcheggiata in area riservata ai disabili senza
averne titolo, l’imputato si avvicinò all’operante per chiedere se avesse già elevato la
contravvenzione e, una volta appreso che l’operante avrebbe redatto in ufficio il verbale, ma se
avesse esibito i documenti avrebbe evitato i costi della contestazione differita, non solo rifiutò di
esibirli, ma afferrò per il braccio l’agente/minacciandolo di morte se gli avesse elevato la
contravvenzione.
Ne discende l’insussistenza dei vizi denunciati e la correttezza della valutazione dei
giudici di merito.
Alla declaratoria di inammissibilità dell’impugnazione consegue la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle
ammende, equitativamente determinata in euro tremila.
P. Q. M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di curo tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso, il 8 marzo 2018

Il difensore di Montagner Gianni ha proposto ricorso avverso la sentenza indicata in
epigrafe con la quale la Corte di appello di Venezia, in parziale riforma della sentenza, emessa il
15 aprile 2014 dal Tribunale di Verona, ha assolto l’imputato dal reato di guida senza patente
perché il fatto non è previsto dalla legge come reato e ha conseguentemente ridotto la pena
inflitta per il reato di resistenza a mesi 4 di reclusione.

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