Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 15608 del 08/03/2018


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 15608 Anno 2018
Presidente: TRONCI ANDREA
Relatore: CRISCUOLO ANNA

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NAOUI RACHID nato il 18/07/1991

avverso la sentenza del 23/02/2017 della CORTE APPELLO di VENEZIA
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere ANNA CRISCUOLO;

Data Udienza: 08/03/2018

R.G. 40429/2017
Motivi della decisione

Ne chiede l’annullamento per violazione di legge e carenza di motivazione in ordine
all’art. 129 cod. proc. pen. in quanto la Corte di appello non ha motivato sulla sussistenza di
eventuali cause di non punibilità ex art. 129 cod. proc. pen.
Il ricorso è inammissibile per genericità, in quanto il ricorrente non indica in alcun modo
le evidenze, che avrebbero dovuto imporne il proscioglimento, specie a fronte di un atto di
appello, che censurava unicamente l’eccessiva quantificazione della pena base per il delitto di
resistenza.
Risulta pertanto, evidente che il ricorrente non aveva minimamente contestato la
ricostruzione del fatto e l’affermazione di responsabilità.
Alla declaratoria di inammissibilità dell’impugnazione consegue la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle
ammende, equitativamente determinata in euro tremila.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso, il 8 marzo 2018

Naoui Rachid ha proposto ricorso avverso la sentenza indicata in epigrafe con la quale la
Corte di appello di Venezia, in parziale riforma della sentenza, emessa il 14 settembre 2015
all’esito di giudizio abbreviato dal Tribunale di Verona, ha ridotto la pena inflitta all’imputato per
i reati di resistenza e lesioni a mesi 4 e giorni 10 di reclusione, ritenuta la continuazione tra i
reato e con la riduzione per il rito.

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