Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 15607 del 08/03/2018


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 15607 Anno 2018
Presidente: TRONCI ANDREA
Relatore: CRISCUOLO ANNA

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
SMANIO DEVID nato il 03/06/1976 a MONTAGNANA

avverso la sentenza del 27/03/2017 della CORTE APPELLO di VENEZIA
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere ANNA CRISCUOLO;

Data Udienza: 08/03/2018

R.G. 40425/2017
Motivi della decisione

Ne chiede l’annullamento per erronea applicazione della legge penale: deduce che la
Corte di appello ha eluso il tema posto con l’atto di appello relativamente alla distinzione tra atti
qualificati da tipicità della funzione e atto del pubblico ufficiale, essenziale per la sussistenza del
reato. Richiamate massime giurisprudenziali in tema di resistenza, ribadisce che nei motivi di
appello si era posto il tema del momento dell’insorgenza dell’azione in capo all’agente, della sua
indipendenza causale dall’azione dei pubblici ufficiali e dell’assenza di un riconoscibile e ben
individuato atto di ufficio cui l’imputato aveva inteso resistere: temi ritenuti superflui in
sentenza.
Il ricorso è inammissibile per genericità, in quanto ripropone le censure formulate con
l’appello, senza confrontarsi con la corretta risposta fornita dalla Corte di appello.
Contrariamente all’assunto del ricorrente, la Corte di appello ha spiegato che l’intervento
degli agenti era stato richiesto perché si segnalava la presenza di una persona ubriaca all’interno
di un bar, che disturbava gli avventori; che l’invito rivolto all’imputato, noto agli operanti, di
seguirlo integrava all’evidenza, un atto d’ufficio, al quale il ricorrente si era opposto con calci,
pugni, minacce ed offese, tanto da costringere gli operanti a bloccarlo per salvaguardare sia
l’incolumità degli avventori che quella dello stesso ricorrente, caduto più volte tra i tavoli del bar
e condotto in ospedale, ove gli era stato somministrato un calmante.
A fronte di tali elementi la ricostruzione alternativa proposta dalla difesa del ricorrente è
stata correttamente ritenuta inidonea ad escludere la sussistenza del reato contestato, integrato sia
sul piano oggettivo che soggettivo.
Alla declaratoria di inammissibilità dell’impugnazione consegue la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle
ammende, equitativamente determinata in euro tremila.
P. Q. M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso, il 8 marzo 2018

Il difensore di Smanio Devid ha proposto ricorso avverso la sentenza indicata in epigrafe
con la quale la Corte di appello di Venezia ha confermato la sentenza, emessa il 13 marzo 2015
dal Tribunale di Padova, che aveva dichiarato l’imputato colpevole del reato di resistenza a
pubblico ufficiale e lo aveva condannato alla pena di 4 mesi di reclusione, riconosciute le
attenuanti generiche.

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