Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 15606 del 08/03/2018
Penale Ord. Sez. 7 Num. 15606 Anno 2018
Presidente: TRONCI ANDREA
Relatore: CRISCUOLO ANNA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
HUDOROVIC OLIVIER° nato il 09/08/1960 a RIMINI
avverso la sentenza del 20/02/2017 della CORTE APPELLO di VENEZIA
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere ANNA CRISCUOLO;
Data Udienza: 08/03/2018
R.G. 40424/2017
Motivi della decisione
Ne chiede l’annullamento per violazione di legge e carenza e contraddittorietà della
motivazione in ordine al diniego delle generiche e della riduzione della pena: deduce che la
Corte di appello non ha motivato il diniego delle attenuanti richieste né ha giustificato la mancata
rimodulazione della pena, nonostante fosse stato segnalato che l’imputato è persona non più
giovane, che ha commesso un fatto di non gravissima entità; quanto alla determinazione della
pena, il giudice di appello si è limitato a richiamare la negativa personalità dell’imputato, senza
fornire una motivazione analitica e specifica per irrogare una sanzione superiore ai minimi
edittali.
Il ricorso è inammissibile perché proposto per motivi non consentiti nonché generici e
manifestamente infondati.
Contrariamente all’assunto del ricorrente, la Corte di appello ha giustificato il diniego
delle attenuanti generiche e la richiesta riduzione della pena in ragione dei numerosissimi
precedenti dell’imputato, idonei a giustificare lo scostamento del minimo edittale e l’irrogazione
di una pena ritenuta del tutto congrua in relazione alla personalità negativa dell’imputato.
Considerato che il riferimento ai precedenti penali, quali elementi di preponderante
rilevanza, ostativi alla concessione delle attenuanti, soddisfa l’obbligo di motivazione, in quanto
risulta in tal modo formulato, sia pure implicitamente, un giudizio di disvalore sulla personalità
dell’imputato (Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016 , De Cotiis, Rv. 265826), e che la graduazione
della pena rientra nella discrezionalità del giudice, che la esercita in aderenza ai principi
enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., ne discende che è inammissibile la censura che, nel
giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena, la cui
determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del
30/09/2013, dep. 2014, Ferrario, Rv. 259142), come nel caso in esame.
Alla declaratoria di inammissibilità dell’impugnazione consegue la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle
ammende, equitativamente determinata in euro tremila.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso, il 8 marzo 2018
Il difensore di Hudorovic Oliviero ha proposto ricorso avverso la sentenza indicata in
epigrafe con la quale la Corte di appello di Venezia ha confermato la sentenza, emessa il 17
febbraio 2015 dal Tribunale di Padova, che aveva dichiarato l’imputato colpevole del reato di
oltraggio a pubblico ufficiale e lo aveva condannato alla pena di 3 mesi di reclusione.