Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 15604 del 08/03/2018


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 15604 Anno 2018
Presidente: TRONCI ANDREA
Relatore: CRISCUOLO ANNA

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
GORGHETTO PAOLO nato il 04/07/1968 a MONZA

avverso la sentenza del 06/04/2017 della CORTE APPELLO di VENEZIA
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere ANNA CRISCUOLO;

Data Udienza: 08/03/2018

R. G. 40401/2017
Motivi della decisione

Ne chiede l’annullamento per mancato riconoscimento delle attenuanti generiche in
regime di prevalenza sulla recidiva e per eccessività della pena inflitta: deduce che la recidiva
poteva essere esclusa, stante la natura facoltativa dell’aggravante e che l’occasionale ricaduta
nell’illecito era da ascrivere allo stato di alterazione alcolica, infatti, in sede di convalida aveva
ammesso l’addebito e chiesto scusa per le frasi irriverenti pronunciate, spiegando le ragioni della
ricaduta nell’alcol (situazione familiare ed economica precaria), ma i giudici non hanno tenuto
conto di tale comportamento per mitigare la pena.
Il ricorso è inammissibile perché proposto per motivi non consentiti, attinenti alla
ritenuta recidiva ed alla quantificazione della pena, che risultano sorretti da congrua ed esaustiva
motivazione e non sono pertanto, censurabili in questa sede.
Considerato, infatti, che la Corte di appello ha dato atto dei plurimi precedenti, anche
specifici, dell’imputato per delitti commessi con violenza e minaccia, indicativi dell’indole
aggressiva dell’imputato, confermata dalla commissione del delitto di resistenza e ha escluso la
possibilità di pervenire ad un giudizio di prevalenza delle attenuanti su detta aggravante in
ragione delle modalità della condotta e della personalità dell’imputato, la valutazione risulta
giustificata e correttamente motivata.
Considerato, altresì, che la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle
diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del
giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi
enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., è inammissibile la censura che, nel giudizio di
cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena, la cui determinazione non
sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014,
Ferrario, Rv. 259142), ipotesi che nel caso di specie non ricorre.
Alla declaratoria di inammissibilità dell’impugnazione consegue la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle
ammende, equitativamente determinata in euro tremila.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso, il 8 marzo 2018
Il consigliere)tensore
Anna Cri uolo

Il Presidente
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Gorghetto Paolo ha proposto ricorso avverso la sentenza indicata in epigrafe con la
quale la Corte di appello di Venezia ha confermato la sentenza, emessa il 6 luglio 2016, all’esito
di giudizio abbreviato, dal Tribunale di Treviso, che lo aveva dichiarato colpevole dei reati di
resistenza a pubblico ufficiale e lesioni, e condannato alla pena di mesi 5 e giorni 10 di
reclusione, riconosciute attenuanti generiche equivalenti alla recidiva contestata, ritenuta la
continuazione tra i reati e con la diminuente di rito.

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