Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 15600 del 08/03/2018


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 15600 Anno 2018
Presidente: TRONCI ANDREA
Relatore: CRISCUOLO ANNA

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
BLINDESCU MIHAI MARIAN nato il 09/08/1970

avverso la sentenza del 05/04/2017 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere ANNA CRISCUOLO;

Data Udienza: 08/03/2018

R. G. 40273/2017
Motivi della decisione

Ne chiede l’annullamento per: 1) inosservanza della legge penale e violazione dell’art.
393 bis cod. pen. in relazione al reato di resistenza a pubblico ufficiale, in quanto la Corte di
appello avrebbe trascurato di considerare che insieme ai correi fu assolto dal reato di rissa e che
la reazione, magari eccessiva, fu posta in essere in un momento di agitazione, conseguente al
proprio sanguinamento e nella consapevolezza di non avere alcuna colpa; inoltre, la Corte di
appello si sarebbe limitata a ritenere eccessiva la tesi difensiva, trascurando che la norma
invocata riguarda il comportamento del pubblico ufficiale, connotato da difetto di congruenza tra
modalità impiegate e finalità per le quali la funzione è attribuita; 2) violazione dell’art. 62 bis
cod. pen., in quanto la Corte di appello avrebbe dovuto riconoscere le attenuanti generiche; 3)
mancanza di motivazione in ordine al capo e), non essendo spiegate le ragioni per le quali si è
pervenuti alla condanna neppure con richiamo alla sentenza di primo grado.
Con memoria depositata in data 5 marzo 2018, il difensore del ricorrente sostiene
l’ammissibilità del ricorso, in quanto sorretto dall’indicazione specifica dei motivi di diritto e
degli elementi di fatto a sostegno delle richieste; segnala che il ricorso censura il percorso
motivazionale illogico e contraddittorio e indica le regole giuridiche violate nel formulare un
giudizio apparentemente di fatto sulla individuazione degli elementi utili all’inquadramento della
causa di non punibilità
Il ricorso è inammissibile per genericità e manifesta infondatezza.
Contrariamente all’assunto del ricorrente, i giudici di appello hanno premesso che
l’intervento degli operanti fu determinato dalla segnalazione di una rissa in corso tra stranieri e
che da tale ipotesi gli imputati sono stati assolti, ma ciò hanno fatto al fine di chiarire la
legittimità dell’intervento, teso a far cessare una violenta colluttazione in corso tra tre persone in
luogo pubblico, e di escludere anche la sola possibilità di ritenere che i pubblici ufficiali avessero
travalicato i limiti del proprio ufficio, stante la concorde versione resa dai pubblici ufficiali circa
la reazione violenta e le frasi minacciose pronunciate dall’imputato, una volta dimesso
dall’ospedale e trasportato negli uffici, prospettando ritorsioni nei confronti degli operanti grazie
ad amicizie influenti e l’oggettivo rinvenimento di un pugnale con lama in acciaio portato
illegalmente: ne discende la genericità del primo motivo, riproduttivo di una censura respinta dai
giudici di appello con motivazione adeguata.
Del tutto generico è il motivo relativo al diniego delle attenuanti generiche, giustificato
dal rilievo assorbente attributo alla gravità delle minacce ed alla reazione aggressiva e violenta
nonché alla ritenuta recidiva.
Manifestamente infondato è l’ultimo motivo, avendo i giudici dato atto del porto abusivo
di un pugnale, rinvenuto addosso all’imputato.
Alla declaratoria di inammissibilità dell’impugnazione consegue la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle
ammende, equitativamente determinata in euro tremila.

Blindescu Mihai Marian ha proposto ricorso avverso la sentenza indicata in epigrafe
con la quale la Corte di appello di Palermo ha confermato la sentenza, emessa il 19 febbraio
2015 dal Tribunale di Palermo che, all’esito di giudizio abbreviato, lo aveva dichiarato colpevole
dei reati di resistenza e porto di oggetto atto ad offendere- rispettivamente contestati ai capi d) ed
e)- e, ritenuta la recidiva, con la continuazione e la riduzione per il rito, lo aveva condannato alla
pena di 1 anno di reclusione.

P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso, il 8 marzo 2018
Il President
Andrea T ci

Il consigliere e tensore
Anna Cris olo

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