Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 1560 del 28/11/2013


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 1560 Anno 2014
Presidente: SIRENA PIETRO ANTONIO
Relatore: MASSAFRA UMBERTO

Data Udienza: 28/11/2013

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE
DI PESCARA
nei confronti di:
BIZZARRI TERESA N. IL 24/05/1936
avverso l’ordinanza n. 32/2013 TRIB. LIBERTA’ di PESCARA, del
09/07/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. UMBERTO
MASSAFRA;

p.ez.
late/sentite le conclusioni del PG Dott.
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031,

Ritenuto in fatto
Ricorre il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Pescara avverso
l’ordinanza del Tribunale di Pescara in data 9.7.2013 a seguito di rinvio per effetto
della sentenza della terza Sezione penale della Corte di Cassazione in data 10.5.2013
che annullava l’ordinanza del Tribunale di Pescara del 9.1.2013 con cui era stata
disposta la restituzione dei beni sequestrati a Bizzarri Teresa, sul presupposto che
fosse irrilevante la provenienza dei beni in sequestro e, quindi, la loro appartenenza
ad un terzo estraneo al reato, atteso che l’unico elemento rilevante era quello della

Anche con l’ordinanza oggetto dell’odierno ricorso è stata disposta dal Tribunale
predetto, adito su appello avverso l’ordinanza di rigetto dell’istanza da parte del G.i.p.
del Tribunale di Pescara, la restituzione di quanto sequestratole a Bizzari Teresa
nell’ambito di un sequestro preventivo per un reato di natura fiscale ascritto a Fiorani
Giancarlo figlio della Bizzarri.
Erano caduti in sequestro le somme presenti sul conto corrente ed un dossier titoli
intestati alla Bizzarri sul presupposto che entrambi i detti beni fossero nella
disponibilità dell’indagato in quanto munito di una delega ad operare sul conto
intestato alla madre.
Il ricorrente denunzia la violazione di legge in quanto la decisione impugnata risulta in
contrasto con quanto disposto, in materia di sequestro per equivalente, dall’art. 322
ter c.p. (richiamato dall’art. 1 comma 143 della L. 244/2007) nonché con il principio
di diritto enunciato dalla Corte di Cassazione con la predetta sentenza di
annullamento con rinvio.
Rappresenta il ricorrente P.M., inoltre, che le indagini avevano anche dimostrato come
sul conto corrente in questione, acceso il 10.10.2011, cioè non appena l’indagato era
venuto a conoscenza delle indagini, fossero confluite le disponibilità che il Fiorani
aveva su un altro conto e che quindi si trattava anche di fittizia intestazione dei beni
con la conseguente ricorrenza di un elemento di fatto (ovvero la prova che dimostri la
reale consistenza degli incrementi di propria pertinenza) che la Corte territoriale
aveva ritenuto assente.
Considerato in diritto
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
Nei limiti dell’annullamento disposto dalla sentenza della Corte di Cassazione, il
giudice di rinvio decide con gli stessi poteri che aveva il giudice il cui provvedimento è
stato annullato (art. 627, comma 2° c.p.p.), con l’unico limite di non ripetere i vizi
della motivazione rilevati nella sentenza annullata, ma l’obbligo del giudice di rinvio di
uniformarsi alla sentenza della Corte di legittimità per quanto riguarda ogni questione
di diritto con essa decisa (art. 627 comma 3° c.p.p.) è assoluto ed inderogabile.

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loro disponibilità da parte dell’indagato.

Ed infatti, la Corte di Cassazione, peraltro sulla scorta del dettato testuale della norma
di cui all’art. 322 ter c.p., è stata perentoria nel precisare che è giuridicamente
irrilevante ai fini del sequestro per equivalente, la provenienza dei beni in sequestro
e, quindi, la loro appartenenza ad un terzo estraneo al reato, come già ritenuto dal
Tribunale, che anzi finiva di fatto per ritenere ammissibile solo il sequestro di somme
appartenenti all’indagato o comunque di confondere il sequestro per equivalente col
sequestro delle cose che costituiscono il prezzo o il profitto del reato.
Invero, l’unico elemento decisivo è rappresentato dalla situazione sostanziale di reale

Ma ciò non è stato tenuto nel debito conto dal Giudice del rinvio, che ha invece
ribadito, benché con ulteriore motivazione, i medesimi errori censurati dalla sentenza
di annullamento.
E’ vero che qualora un conto corrente oggetto del sequestro sia cointestato con
soggetto estraneo al reato la misura reale provvisoria “si estende ai beni comunque
nella disponibilità dell’indagato” e non possono operare limitazioni provenienti da
vincoli o presunzioni operanti ai sensi del codice civile nel rapporto di solidarietà tra
creditori o debitori ai sensi dell’art. 1289, oppure nel rapporto tra istituto bancario e
soggetto o soggetti depositanti ai sensi dell’art.1834 (Cass. pen. VI Sez., sentenze n.
40175 del 2007, Squillante e altro, rv. 238086, e n. 24633 del 2006, Lucci e altro, rv.
234729), laddove nel caso di specie si verte nella diversa ipotesi dell’intestazione
esclusiva del conto al terzo estraneo con delega all’indagato ad operare su di esso.
Si deve osservare, però, che qui, benché il conto corrente sia intestato formalmente,
al pari del dossier titoli, alla sola ricorrente Bizzarri Teresa, la procura speciale o
delega (a prescindere dalla sua revocabilità ad nutum) ad operare su tale conto
corrente conferita al figlio della predetta, Fiorani Gancarlo, teoricamente attribuisce a
quest’ultimo un potere dispositivo illimitato sull’intero capitale depositato, salvo a
verificare (accertamento che non risulta essere stato effettuato ed anzi, il ricorrente
rileva che il Fiorani “gestiva e movimentava, in maniera piena ed autonoma (uti
dominus)

le somme di denaro intestate alla madre”, al riguardo richiamando

l’informativa della G.d.F. del 4.12.2012) che siffatta delega avesse dei limiti peculiari
ovvero le modalità concrete di esercizio di essa da parte dell’indagato fossero
contenute in margini ristretti e finalizzate alle specifiche esigenze proprie
dell’intestataria (quali il prelievo periodico di pensioni, il pagamento di imposte facenti
capo alla predetta, etc.).
Ne consegue la palese violazione del principio di diritto enunciato dalla sopra
richiamata sentenza della S.C. e ciò a prescindere dalla circostanza, evidenziata dal
pubblico ministero ricorrente, che comunque ricorrerebbe anche il non richiesto
elemento della riferibilità dei beni (cioè del denaro depositato sul conto corrente in
questione) al medesimo indagato, sicchè l’estraneità dell’intestataria sarebbe soltanto

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disponibilità da parte dell’indagato dei beni sottoposti al vincolo cautelare reale.

apparente, risolvendosi la sua posizione, piuttosto, in un’ipotesi di interposizione
fittizia o reale a seconda che il denaro debba intendersi fittiziamente o fiduciariamente
a lei intestato ad ogni effetto di legge.
Consegue l’annullamento dell’ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Pescara
per nuovo esame.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia al Tribunale di Pescara per nuovo esame.

Così deciso in Roma, il 28.11.2013

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