Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 1560 del 20/11/2012


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 1560 Anno 2013
Presidente: SIOTTO MARIA CRISTINA
Relatore: CAVALLO ALDO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
1) SPADARO TOMMASO N. IL 20/08/1937

avverso l’ordinanza n. 1068/2011 TRIB. SORVEGLIANZA di
PERUGIA, del 20/10/2011
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ALDO CAVALLO;

Data Udienza: 20/11/2012

Ritenuto In fatto

1. Con il provvedimento in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Perugia
respingeva il reclamo proposto da Tommaso Spadaro avverso Il provvedimento del
magistrato di sorveglianza di Spoleto che aveva respinto la sua richiesta di
permesso di necessita (art. 30 Ord. Pen.).
Osservava, a ragione, che pur a fronte di un positivo percorso di resipiscenza
caratterizzato dalla partecipazione alle attività scolastiche coronato dal

quanto l’istante era detenuto in espiazione di una condanna all’ergastolo inflittagli
per un omicidio commesso avvalendosi delle condizioni previste dall’art. 416 bis
cod. pen., delitto ostativo alla concessione di un permesso premio ai sensi dell’art.
4-bis comma 1 legge n. 354 del 1975, e le ragioni addotte a sostegno del richiesto
«permesso di necessità» (desiderio di incontrare l’anziana moglie in condizioni di
salute sempre più ingravescenti) fondatamente non erano state ritenute dal primo
giudice riconducibili nell’alveo dell’evento familiare di particolare gravità,
emergendo dalla documentazione medica allegata, che la moglie dello Spataro
risulta affetta da patologie che sono ben lontane dall’avere il contrassegno del
pericolo di vita, al punto che, in caso di concessione, la donna avrebbe comunque
affrontato il viaggio da Palermo a Spoleto, essendo in condizione di sostenere le
relative fatiche.

2. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per cassazione il difensore dello
Spataro, chiedendone, l’annullamento per violazione di legge e vizio di motivazione.
Nel ricorso, attraverso argomentazioni particolarmente diffuse che richiamano il
contenuto anche di articolate memorie difensive depositate nel corso del
procedimento, si sostiene, in estrema sintesi che il tribunale ha disatteso l’istanza di
concessione del permesso, in base a considerazioni del tutto incongrue, avendo per
un verso svalutato illogicamente la regolarità della esemplare condotta intramuraria
dello Spadaro e la segnalata positiva rielaborazione critica del proprio vissuto
delinquenziale; dall’altro, ancorato la propria decisione, ad una «lettura» dell’art. 30
Ord. Pen., illogicamente restrittiva, disattendendo una ormai consolidata
giurisprudenza, specie di merito, secondo cui per evento familiare di particolare
gravità, non deve intendersi necessariamente un evento particolarmente
drammatico, ma ogni possibile situazione della vita familiare di un individuo che sia
Idonea ad incidere fortemente sulle condizioni di vita individuale e di relazione della
persona detenuta, anche in rapporto alle pregresse dinamiche socio-ambientali di
riferimento.

cppL,

conseguimento di una laurea in filosofia, III permesso non poteva venire concesso in

Considerato in diritto
1. L’impugnazione è Inammissibile perché basata su motivi non consentiti dalla
legge nel giudizio di legittimità e comunque manifestamente infondati.
Si osserva, per vero, che il ricorso, più che individuare singoli aspetti del
provvedimento impugnato da sottoporre a censura, tende a provocare una nuova

Il provvedimento impugnato, peraltro, ha correttamente valutato tutti gli elementi
risultanti dagli atti, con motivazione congrua, adeguata e priva di erronee
applicazioni della legge penale e processuale e come tale non censurabile in questa
sede di legittimità.
Esclusa infatti la sussistenza di un imminente pericolo di vita di un familiare o di un
convivente del detenuto, con motivazione assolutamente plausibile, e per ciò non
sindacabile dal giudice di legittimità, è stato ritenuto dai giudici di merito che le
ragioni addotte a giustificazione del permesso (età avanzata del coniuge e sue
condizioni di salute non ottimali) configuravano una richiesta di permesso per
coltivare affetti familiari, riconducibile nella categoria del permesso premio, la cui
concessione è preclusa per legge allo Spadaro.

2. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali e – non ricorrendo ipotesi di
esonero – al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, congruamente
determinabile in C 500,00.

P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali ed al versamento della somma di C 500,00 alla Cassa delle Ammende
Così deciso in Roma, il 20 novembre 2012.

valutazione del merito, operazione preclusa avanti a questa Corte.

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