Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 156 del 25/11/2015


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 156 Anno 2016
Presidente: NAPPI ANIELLO
Relatore: DEMARCHI ALBENGO PAOLO GIOVANNI

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
CANNITO COSIMO DAMIANO N. IL 19/04/1956
avverso l’ordinanza n. 1949/2014 TRIB. SORVEGLIANZA di BARI,
del 17/03/2015
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PAOLO GIOVANNI
DEMARCHI ALBENGO;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott.

Udit i difensor Av

Data Udienza: 25/11/2015

RITENUTO IN FATTO

1. Cannito Cosimo Damiano propone ricorso per cassazione contro
l’ordinanza del tribunale di sorveglianza di Bari del 7 marzo 2015,
con la quale è stata rigettata la proposta di revoca avanzata dal
magistrato di sorveglianza di Bari ed è stata dichiarata cessata la
detenzione domiciliare, che era stata disposta in luogo della

incompatibilità del regime carcerario con le gravi condizioni di salute
del ricorrente.
2. Sostiene il ricorrente che vi sia stata violazione degli articoli 13, 27,
32 della costituzione e 3 della CEDU in quanto la detenzione in
condizioni di pericolo per la salute costituisce pena inumana e
degradante; il tribunale di sorveglianza, giudicando in sede di rinvio
dopo l’annullamento da parte della prima sezione di questa Corte,
avrebbe nuovamente omesso di valutare le attuali condizioni di
salute del detenuto, revocando la detenzione domiciliare.
3. Con un secondo motivo di ricorso deduce violazione dell’articolo 111
della costituzione per difetto di motivazione in ordine alla fondatezza
delle violazioni al regime di detenzione domiciliare, che aveva portato
alla revoca della suddetta misura. Il ricorrente afferma di avere
interesse alla motivazione in relazione al rigetto della proposta del
magistrato di sorveglianza di revocare la misura della detenzione
domiciliare, atteso che era inesistente la sua pericolosità sociale e
che ciò potrebbe influire sulle successive istanze di concessione
benefici. Vi sarebbe, poi, mancanza di adeguata motivazione i
ordine alle condizioni di salute, non essendo sufficiente il generic
rinvio all’ordinanza di rigetto del tribunale di sorveglianza di Mila
del 27 gennaio 2015.
4. Il Procuratore generale presso questa suprema corte, dott.ssa Di
Nardo, ha concluso per il rigetto del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è infondato; innanzitutto si deve premettere che il
ricorrente non ha un interesse giuridicamente rilevante a dolersi del

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espiazione della pena definitiva della reclusione, attesa la

, nk

rigetto della proposta di revoca avanzata dal magistrato di sorveglianza
di Bari, trattandosi di decisione a lui favorevole e non importando alcun
accertamento in ordine alla sua pericolosità sociale, di modo che alcuna
influenza potrà avere il provvedimento in relazione alle successive ed
eventuali istanze di concessione di benefici (peraltro nemmeno indicati
nel ricorso).
2. Quanto al motivo principale di ricorso, relativo alle condizioni di
salute del prevenuto, in realtà si tratta di censure relative al merito della

sussistenza o meno di adeguata motivazione (in ordine alla ritenuta
compatibilità dello stato di salute del Cannito con il regime carcerario),
non potendo questa corte procedere a rivalutazioni in fatto in difetto di
vizi rilevanti ai sensi dell’articolo 606 del codice di procedura penale.
3. Occorre precisare che la prima sezione di questa Corte, con
sentenza numero 4284 del 2015, aveva annullato una prima decisione
del tribunale di sorveglianza sia con riferimento alla ritenuta sussistenza
della violazione delle prescrizioni connesse alla misura della detenzione
domiciliare, sia per omissione di valutazione delle condizioni di salute del
ricorrente. In ordine al primo aspetto, come si è detto, il tribunale di
sorveglianza ha respinto l’istanza di revoca, mentre ha ritenuto non più
sussistenti le gravi condizioni di salute ostative all’espiazione della pena
in regime carcerario. Occorre quindi valutare se, nel fare ciò, il tribunale
abbia fornito, come richiesto dalla suprema Corte, una motivazione
adeguata.
4. Il ricorrente lamenta che tale motivazione sia stata genericamente
effettuata con rinvio a precedente ordinanza del tribunale di sorveglianza
di Milano, ma la censura, oltreché generica, è infondata; il tribunale di
sorveglianza di Bari, infatti, lungi dal limitarsi ad un generico rinvio, ha
riportato ed esaminato le conclusioni cui era giunto il tribunale di Milano,
facendole proprie e condividendone il percorso argomentativo, dando
conto delle specifiche ragioni che hanno portato a ritenere la
compatibilità delle condizioni di salute lamentate dal ricorrente con il
regime detentivo. Il tribunale, dunque, ha posto rimedio alle carenze
motivazionali riscontrate dalla prima sezione di questa Corte, con il
risultato che oggi non è più possibile mettere in discussione, in questo
ambito di legittimità, le valutazioni di merito circa la compatibilità delle
patologie del Cannito con il regime intrannurario.

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decisione e quindi censurabili in questa sede solo con riferimento alla

5. Ne consegue che il ricorso deve essere rigettato; ai sensi dell’art.
616 c.p.p., con il provvedimento che rigetta il ricorso, la parte privata
che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese
del procedimento.

p.q.m.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese

Così deciso il 25/11/2015

processuali.

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