Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 15599 del 08/03/2018


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 15599 Anno 2018
Presidente: TRONCI ANDREA
Relatore: CRISCUOLO ANNA

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
TURATI ROBERTO nato il 21/01/1989 a GARDONE VAL TROMPIA

avverso la sentenza del 15/09/2016 della CORTE APPELLO di BRESCIA
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere ANNA CRISCUOLO;

Data Udienza: 08/03/2018

R. G. 40185/2017
Motivi della decisione

Ne chiede l’annullamento per erronea applicazione della legge penale in ordine alla
sussistenza della scriminante dell’atto arbitrario del pubblico ufficiale: deduce che la Corte di
appello ha errato nel ritenere non scriminata la condotta dell’imputato rispetto al comportamento
sconveniente del pubblico ufficiale, che con arroganza lo aveva afferrato per un braccio e
pretendeva di condurlo con la forza presso la casa circondariale di Brescia, rimarcando
beffardamente che non ne sarebbe più uscito, in tal modo travalicando i limiti e le modalità in cui
devono essere esercitate pubbliche funzioni.
Il ricorso è inammissibile per genericità.
Il ricorrente ripropone una censura, disattesa dalla Corte di appello con motivazione
logica e coerente con la quale il ricorrente non si confronta.
Dopo aver ricostruito puntualmente le modalità del fatto, la reazione violenta e
l’evoluzione della condotta dell’imputato alla richiesta dei militari di seguirli per dare esecuzione
aà una ordinanza di custodia in carcere, oltre a ribadire che i militari stavano compiendo un atto
legittimo, i giudici di merito hanno precisato che non vi era prova delle espressioni,
asseritamente pronunciate dal verbalizzante per condurre in carcere l’imputato, afferrato per
impedirgli di scavalcare il muro di cinta della comunità ed impedirgli la fuga.
Conseguentemente, la censura del ricorrente si risolve in una prospettazione alternativa,
priva di supporto probatorio e minimamente in grado di inficiare la correttezza della valutazione
espressa dai giudici di appello.
Alla declaratoria di inammissibilità dell’impugnazione consegue la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle
ammende, equitativamente determinata in euro tremila.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso, il 8 marzo 2018
Il consiglier estensore
Anna C scuolo

Il Presid
Andrea Tronci

Il difensore di Turati Roberto ha proposto ricorso avverso la sentenza indicata in
epigrafe con la quale la Corte di appello di Brescia ha confermato la sentenza, emessa il 25
marzo 2016 dal Tribunale di Brescia, che, all’esito di giudizio abbreviato, aveva dichiarato
l’imputato colpevole dei reati di evasione, resistenza e lesioni e, esclusa la recidiva, riconosciute
le attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti contestate, con la continuazione e la riduzione
per il rito lo aveva condannato alla pena di 1 anno di reclusione.

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